Società di riscossione inadempiente: non è del giudice tributario la giurisdizione inerente la pretesa risarcitoria
19 Giugno 2018
In tema di giurisdizione, le Sezioni Unite hanno affermato che non spetta al Giudice tributario decidere su questioni attineneti la verifica dei rapporti di dare e avere tra concessionario della riscossione dei tributi ed ente impositore.
Nello specifico la vicenda oggetto di disamina dei Supremi Giudici, con la sentenza n. 16014/2018, hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che eccepiva difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ad una richiesta di somme che non aveva potuto recuperare a causa dell'intervenuto annullamento di alcune cartelle che l'agente di riscossione aveva notificato oltre il termine di legge.
La società Equitalia Polis S.p.A. rivolgendosi alla Commissione Provinciale adita riteneva annullabile la cartella notificatole per intervenuta cessazione della materia del contendere (deducendo inoltre l'intervenuta sanatoria). L'amministrazione finanziaria dichiarò immediatamente difetto di giurisdizione, sostenendo che l'oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria in relazione alle inadempienze della società di riscossione, e che l'atto impugnato non riguarda il rapporto tributario tra ente impositore e contribuente, ma attiene al rapporto di concessione del servizio di riscossione instaurato tra delegante e delegato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/1999, dunque la giurisdizione del giudice tributario non poteva essere affermata, dovendosi affermare invece quella della Corte dei Conti. Dello stesso parere non era però la Commissione Regionale, che invece dichiarò la giurisdizione affidata al giudice tributario.
Ora, la vicenda passa alla valutazione delle Sezioni Unite, le quali richiamano gli artt. 103 Cost., 13 e 44 R.D. n. 1214/1934, 9 d.P.R. n. 603/1973, alla Corte dei Conti è attribuita una giurisdizione in materia di contabilità pubblica, perciò tratta ogni controversia inerente la gestione di denaro dello Stato. I due caratteri imprescindibili secondo cui dev'essere proclamata la giurisdizione della Corte dei conti, sono:
Alla luce di queste considerazioni va riconosciuta quindi la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte - incaricata di riscuotere denaro di spettanza dello Stato. Sulla base di questa considerazione va affermato che non ricorre la giurisdizione del giudice tributario, in quanto la presente controversia non attiene alla materia dei tributi nè al rapporto tra ente e impositore e contribuente, la cognizione della presente controversia spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
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