Veicoli a noleggio, sanzioni amministrative e responsabilità solidale di locatore e locatario
20 Giugno 2018
IL CASO Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'appello, decidendo sul ricorso proposto dal Comune della medesima località avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, ne ha accolto il relativo gravame e, per l'effetto, ha confermato la legittimità della cartella esattoriale opposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'appellante (una società di autonoleggio), che era stata annullata dal primo giudice sul presupposto che, ai sensi dell'art. 196 e 84 del Codice della Strada, non poteva considerarsi sussistente la responsabilità solidale della società opponente in quanto esercente l'attività di autonoleggio senza conducente e, quindi, locatrice che andava esente da responsabilità solidale per le violazioni stradali commesse dai conducenti/clienti. La Corte d'appello invece ravvisa la responsabilità solidale della società di autonoleggio, sostenendo che l'art. 196 c.d.s., pur menzionando esclusivamente il locatario, mira ad assicurare il pagamento da parte di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario è solitamente nota al solo locatore.
IL MOTIVO DI RICORSO Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.d.s. sul presupposto che essa, svolgendo attività di autonoleggio a lungo e breve termine di veicoli a terzi, senza conducente, non avrebbe potuto considerarsi autrice delle infrazioni presupposte neanche in solido con i clienti locatari ai quali i veicoli erano stati noleggiati.
ORIENTAMENTO COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ La Suprema Corte ricorda il proprio costante orientamento e dichiara che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, perché l'art. 196 del Codice della Strada, pur facendo espresso riferimento solo al locatario, vuole garantire il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile; l'identità del locatario, invece, è solitamente nota al solo locatore.
SOLO IL LOCATARIO È SOGGETTO SOLIDALMENTE OBBLIGATO? Parte ricorrente aveva invece sostenuto che l'art. 196 c.d.s., nella sua ultima parte, contiene solo l'indicazione del locatario quale soggetto solidalmente responsabile nell'ipotesi di locazione di veicolo senza conducente, e ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione della responsabilità del proprietario, il soggetto che concede in locazione (breve) il veicolo.
RATIO GENERALE DELLA NORMA La Cassazione osserva però che questa interpretazione non può essere accolta perché non considera la ratio complessiva della norma, la quale ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale solo nelle ipotesi specificamente indicate, come l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ART. 196 C.d.S. Pertanto, la Corte di legittimità non ritiene che vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento costante, che vede, secondo un'interpretazione estesa dell'art. 196 c.d.s., il locatario come ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre a proprietario e conducente. La Cassazione dunque rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato. |