Lavoratore che rifiuta mansioni diverse è insubordinato ma non licenziabile

La Redazione
20 Giugno 2018

Secondo la Cassazione è illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva dichiarato di non essere disponibile allo svolgimento di attività diverse da quelle abituali ancor prima di conoscere la decisione del datore di lavoro circa la nuova assegnazione.

Il fatto. La Corte d'Appello di Firenze, accogliendo il reclamo di un lavoratore licenziato dalla società datrice di lavoro per essersi rifiutato di svolgere le mansioni di magazziniere, riteneva illegittimo il recesso della parte datoriale poiché il lavoratore aveva dichiarato la non disponibilità a svolgere attività diverse da quelle abituali prima che il datore di lavoro individuasse le diverse mansioni a cui destinarlo.
La società datrice ricorreva in Cassazione.

Valutazione della concreta lesione del vincolo fiduciario. Osserva la Corte che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che la giusta causa di licenziamento configura una disposizione ampia ascrivibile alle clausole generali che deve essere poi specificata in sede interpretativa secondo le circostanze concrete. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha apprezzato la gravità dell'addebito, analizzando tutti i connotati oggettivi e soggettivi del fatto, tra cui il danno arrecato, l'intensità del dolo o il grado della colpa, i precedenti disciplinari tali da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti.
Rileva la Corte che il lavoratore ha agito in condizioni soggettive particolari dovute all'incertezza del suo stato di salute e agli effetti che le mansioni diverse avrebbero potuto avere sulla sua condizione personale.
Secondo i Giudici la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il fatto che il lavoratore avesse agito senza essere a conoscenza della decisione del datore di lavoro, escludendo una gravità della condotta tale da giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione rigetta il ricorso della società.

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