Lavoratore che rifiuta mansioni diverse è insubordinato ma non licenziabile
20 Giugno 2018
Il fatto. La Corte d'Appello di Firenze, accogliendo il reclamo di un lavoratore licenziato dalla società datrice di lavoro per essersi rifiutato di svolgere le mansioni di magazziniere, riteneva illegittimo il recesso della parte datoriale poiché il lavoratore aveva dichiarato la non disponibilità a svolgere attività diverse da quelle abituali prima che il datore di lavoro individuasse le diverse mansioni a cui destinarlo.
Valutazione della concreta lesione del vincolo fiduciario. Osserva la Corte che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che la giusta causa di licenziamento configura una disposizione ampia ascrivibile alle clausole generali che deve essere poi specificata in sede interpretativa secondo le circostanze concrete. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha apprezzato la gravità dell'addebito, analizzando tutti i connotati oggettivi e soggettivi del fatto, tra cui il danno arrecato, l'intensità del dolo o il grado della colpa, i precedenti disciplinari tali da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti. |