Piantumazione del giardino aziendale: ok alla detraibilità
20 Giugno 2018
Anche le spese per la piantumazione del giardino aziendale sono detraibili, in quanto considerabili tra le spese di rappresentanza. Lo ha assicurato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 15 giugno 2018, n. 15843, con la quale i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso di una società alla quale l'Agenzia delle Entrate aveva elevato il reddito non riconoscendo le detrazioni per le spese “di rappresentanza” relative al mantenimento ed alla realizzazione del verde aziendale.
La CTR aveva escluso la detraibilità dell'imposta perché la spesa era stata qualificata come di rappresentanza, contestandone l'inerenza; in ogni caso, aveva osservato che «se, in via generale, deve qualificarsi come manutenzione dell'immobile aziendale ogni intervento relativo al verde inerente allo stabilimento [l'intervento] consistente nella realizzazione di laghetti artificiali, piante e alberi particolari va oltre la semplice gestione degli spazi a verde circostanti gli edifici destinati all'attività di impresa per assumere, data l'estensione e l'articolazione dell'area a verde per come risulta dalle spese sostenute, la diversa consistenza di un allestimento volto a migliorare l'immagine aziendale sì da assumere la natura di operazione di rappresentanza». La CTR ammetteva dunque le ragioni dell'azienda, ma spostava immediatamente dopo la questione sul versante dell'inerenza: la spesa poteva considerarsi inerente se integrava un oggetto dell'attività propria dell'impresa, con un nesso funzionale con l'attività di impresa. «Occorre invero sottolineare – hanno specificato gli Ermellini di piazza Cavour – che l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività di impresa, ossia che esso sia riconoscibile una capacità di arrecare, anche in via solo potenziale, una utilità diretta od indiretta». Nel caso in esame, era indubbio che il potenziamento del parco aziendale fungesse da biglietto da visita e arrecasse utilità all'attività della ditta. Motivo che ha indotto i giudici romani ad accogliere il ricorso della società. |