Mancata attuazione dell'art. 39 Cost. e criteri di rappresentatività sindacale
20 Giugno 2018
Con Corte cost. n. 231 del 2013 il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b), l. n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
Dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013 si desume che, ai sensi dell'art. 19 l. n. 300 del 1970, come modificato a seguito dell'esito referendario, non sussiste un obbligo di contrarre con tutte le organizzazioni sindacali, atteso che l'art. 39 Cost. è rimasto inattuato; l'unico criterio è dunque quello della forza del sindacato di imporsi al tavolo nella trattativa con il datore di lavoro. |