È legittima l’offerta d’acquisto ricevuta dal collaboratore del professionista delegato?
19 Giugno 2018
Massima
Nell'ambito del procedimento di vendita forzata immobiliare, l'offerta è legittima anche se ricevuta da soggetto addetto allo studio professionale, diverso dal professionista delegato nominato dal giudice dell'esecuzione. Il caso
In seguito allo svolgimento della vendita forzata delegata, un offerente proponeva reclamo, ex art. 591-ter c.p.c., avverso l'aggiudicazione. A fondamento dell'impugnazione si deduceva l'irrituale condotta del professionista delegato che, secondo il reclamante, avrebbe comportato la sospensione dell'espropriazione. Segnatamente, l'offerta - depositata poco prima della scadenza del termine stabilito nell'avviso di vendita - sarebbe stata illegittima perché in quel preciso momento, il professionista delegato, secondo il reclamante, si trovava fuori sede. Da qui la conclusione necessaria che l'offerta sarebbe stata ricevuta da persona addetta allo studio, o, in alternativa, dallo stesso professionista delegato ma in un momento successivo alla scadenza del termine per il deposito. La questione
Il giudice dell'esecuzione si è occupato di stabilire se il professionista delegato è tenuto a ricevere personalmente le buste e, di conseguenza, se l'offerta d'acquisto ricevuta da un suo collaboratore è legittima.
Le soluzioni giuridiche
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondato il (motivo alla base del) reclamo e, stante il carattere decisorio e potenzialmente definitivo della decisione, ha condannato alle spese del subprocedimento il reclamante, e liquidato le spese a favore dell'aggiudicatario costituito, nonché dei creditori, sia pure in misura ridotta rispetto ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, stante il tipo di procedimento, il valore della domanda (parametrata al valore di aggiudicazione), e l'attività difensiva svolta da ciascuna parte. Per vagliare la correttezza del provvedimento in commento, occorre verificare se il professionista delegato è effettivamente tenuto a ricevere personalmente le buste. Diverse sono le ragioni che escludono la necessità della consegna dell'offerta a mani proprie del professionista. In primo luogo va rilevato che nel nostro ordinamento manca una previsione normativa dalla quale inferire l'illegittimità dell'offerta contenuta nella busta ricevuta dall'ausiliario o dal collaboratore del professionista delegato. Per vero, come si legge nell'ordinanza in commento, il quarto comma dell'art. 571 c.p.c., per il quale l'annotazione sulla busta del nome di colui che provvede al deposito dell'offerta, del giudice o del professionista delegato e della data dell'udienza di vendita avviene “a cura del cancelliere ricevente” e, dunque, nella vendita delegata, “a cura del professionista delegato ricevente”. Evidente è, inoltre, l'analogia di tale disposizione con l'art. 47, comma 2, l. notarile, in forza del quale il notaio indaga la volontà delle parti e cura la confezione dell'atto, che avviene sotto la propria direzione e responsabilità. In effetti, comunemente si ritiene che il notaio rogante possa avvalersi di persone di fiducia per la redazione materiale dell'atto. In breve, le dichiarazioni dei contraenti sono interpretate e vagliate, anche attraverso un controllo di legalità, dal notaio, che qualifica la volontà di questi soggetti alla luce delle categorie e delle fattispecie predisposte, in linea generale dall'ordinamento. Sotto altro profilo l'art. 67 l. notarile stabilisce che spetta al notaio dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche laddove lo faccia materialmente redigere da persona di sua fiducia. Discorso analogo va fatto rispetto all'art. 72 della medesima legge, laddove impone al notaio di procedere, a propria cura, alla registrazione delle scritture private autenticate. Anche la ricezione della busta contenente l'offerta sembra, a ben guardare, un'attività che può essere legittimamente svolta da un collaboratore del professionista e che avviene sotto la direzione e responsabilità di quest'ultimo. In secondo luogo, il Giudice di Siracusa rileva che l'offerta non sembra viziata, in mancanza di una previsione nell'ordinanza di vendita che imponga al professionista delegato una dichiarazione di scienza ricognitiva di tutte le offerte depositate al momento della scadenza del termine. A confutare, poi, eventuali dubbi sulla correttezza della soluzione adottata dall'ordinanza in commento, la circostanza che anche l'offerta del reclamante è stata ricevuta da un ausiliario del professionista delegato e, quindi, con le medesime modalità con cui è stata ricevuta l'offerta impugnata. Quanto alla doglianza della asserita tardività dell'offerta, il reclamante non offre alcun elemento dal quale dedurre che la presentazione dell'offerta impugnata sia stata effettuata dopo lo spirare del termine di scadenza. Osservazioni
La decisione sembra corretta e merita di essere condivisa. Alle considerazioni già illustrate va aggiunto che la soluzione fornita dal giudice di Siracusa costituisce una risposta concreta alle esigenze organizzative degli studi professionali; evita, infatti, che il professionista sia costretto a rimanere costantemente disponibile presso il proprio domicilio professionale per tutto il lasso di tempo in cui gli offerenti possono depositare le offerte d'acquisto. |