Presunzione di culpa in vigilando: è necessario dimostrare l’inevitabilità del danno
21 Giugno 2018
IL CASO Un apprendista parrucchiere viene ucciso dal collega a seguito di una lite avvenuta nel negozio dove entrambi lavoravano. I genitori del ragazzo assassinato si rivolgono al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni patiti denunciando sia i genitori dell'omicida, per culpa in educando, sia il barbiere titolare del negozio per culpa in vigilando. La domanda viene accolta solo nei confronti dei genitori e la Corte territoriale rigetta gli appelli proposti dai genitori dell'omicida, che ricorrono ora in Cassazione sulla base di cinque motivi.
CULPA IN VIGILANDO? In particolare i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2048 c.c. in relazione al barbiere, datore di lavoro e maestro d'arte della vittima. La Suprema Corte ricorda che il comma 3 della norma prevede che, in caso di illecito commesso dall'apprendista, il precettore o maestro d'arte debba dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, perché il fatto produttivo del danno integrava l'ipotesi del caso fortuito perché imprevedibile o inevitabile.
PREVEDIBILITÀ DEL FATTO La sussistenza della prevedibilità del fatto dannoso costituisce l'essenza della colpa. In particolare la colpa professionale, contrattuale ed extracontrattuale, deve parametrarsi sul criterio della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.: il comportamento del precettore/maestro d'arte deve essere comparata con quello che avrebbe tenuto un professionista serio, coscienzioso ed avveduto.
IL VALORE DELLA PRESENZA La presenza integra il primo dovere di precettori e maestri, necessaria per svolgere il compito loro richiesto, ossia la formazione dell'apprendista ai fini di renderlo un lavoratore qualificato.
DIMOSTRAZIONE DELL'INEVITABILITÀ DEL DANNO Per liberarsi dalla presunzione ex art. 2048 c.c., «il precettore o maestro d'arte deve provare che né lui, né alcun altro precettore “diligente” ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nella medesima situazione, avrebbe potuto evitare il danno». Nella fattispecie concreta, la Corte ritiene che un buon precettore non avrebbe mai lasciato solo un apprendista minorenne; accoglie il motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
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