Naspi: è aliunde perceptum

Teresa Zappia
21 Giugno 2018

La percezione della Naspi da parte del dipendente che venga reintegrato dopo l'annullamento del licenziamento è qualificabile come aliunde perceptum?

La percezione della Naspi da parte del dipendente che venga reintegrato dopo l'annullamento del licenziamento è qualificabile come aliunde perceptum?

L'aliunde perceptum viene in rilievo al momento della reintegra del dipendente, cui licenziamento sia stato accertato essere illegittimo, al fine di rimodulare il risarcimento a questo dovuto. Esso consiste nelle somme che il lavoratore ha, o avrebbe potuto in concreto, percepire mediante lo svolgimento di una diversa attività lavorativa nel periodo di tempo che va dal recesso datoriale alla reintegrazione. Si escludono comunque quanto lo stesso ha percepito svolgendo un lavoro risultante compatibile con l'attività praticata presso il datore recedente. La Naspi non è qualificabile come aliunde perceptum in quanto non configura un effettivo e stabile incremento patrimoniale, dovendosi tenere in conto della possibilità per l'ente previdenziale di ripetere le somme erogate, a fronte dell'avvenuta reintegrazione. In merito: C. di Cassazione sent. 11989/2018.