Tributario

Credito del fallito ceduto a terzi: le Entrate procedono ugualmente alla compensazione

La Redazione
21 Giugno 2018

In tema di compensazione dei debiti, qualora venga richiesto un rimborso del credito d'imposta dal curatore fallimentare (dopo il fallimento) ma maturato prima della dichiarazione di fallimento, viene ritenuta legittima la compensazione delle somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all'imprenditore, attuata dall'Amministrazione finanziaria.

In tema di compensazione dei debiti, qualora venga richiesto un rimborso del credito d'imposta dal curatore fallimentare (dopo il fallimento) ma maturato prima della dichiarazione di fallimento, viene ritenuta legittima la compensazione –

attuata dall'Amministrazione finanziaria – delle somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all'imprenditore.

Dunque, al fine di accertare la sussistenza del requisito della reciprocità occorre aver riguardo, onde accertare la titolarità dei rispettivi crediti, esclusivamente al fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, da ciò discendendo che la compensazione nel fallimento è ammissibile ove ricorra l'anteriorità del fatto genetico dell'obbligazione alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito divenga liquido ed esigibile dopo l'apertura della procedura concorsuale.

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