Postergazione dei finanziamenti dei soci anche nelle s.p.a.

La Redazione
21 Giugno 2018

In tema di postergazione dei finanziamenti dei soci, l'art 2467 c.c., dettato per le s.r.l., può essere applicato anche alle s.p.a. quando, per entità o qualità partecipativa, i soci si trovino in una situazione concreta assimilabile a quella dei soci di s.r.l.

In tema di postergazione dei finanziamenti dei soci, l'art 2467 c.c., dettato per le s.r.l., può essere applicato anche alle s.p.a. quando, per entità o qualità partecipativa, i soci si trovino in una situazione concreta assimilabile a quella dei soci di s.r.l. E' il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 16291 depositata il 20 giugno.

Il caso. L'azionista di maggioranza e presidente del c.d.a. di una s.p.a. sottoscriveva un prestito obbligazionario non convertibile. In seguito al fallimento della società, proponeva domanda di insinuazione al passivo per quel credito e il g.d. accoglieva la domanda con collocazione postergata rispetto all'integrale pagamento degli altri creditori, attesa la ristretta base sociale della s.p.a. fallita. Il Tribunale accoglieva l'opposizione del socio e ammetteva il suo credito al passivo del fallimento per l'importo e col rango richiesto, non ritenendo applicabile alle società per azioni la disposizione di cui all'art. 2467 c.c. La curatela proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Postergazione nella s.p.a.: tre orientamenti. La S.C. torna ad occuparsi della questione, da tempo dibattuta, relativa all'applicabilità o meno dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni.

Sul tema, si sono registrati tre indirizzi: il primo, seguito anche dal Tribunale nella decisione impugnata, afferma l'inapplicabilità tout-court dell'art. 2467 c.c., in quanto norma dettata espressamente, ed esclusivamente, per le società a responsabilità limitata.

Un secondo orientamento sostiene, invece, che l'art. 2467, così come l'art. 2497-quinquies c.c., avrebbe la funzione di far emergere, nel diritto societario, un principio di ordine generale di corretto funzionamento dell'impresa sociale, e di conseguenza tali norme sarebbero appliocabili ad ogni tipo di società di capitali.

Un terzo orientamento, intermedio, sostiene l'estensibilità della norma ai soci delle s.p.a. che, per entità o qualità partecipativa, siano nella sostanza assimilabili ai soci di s.r.l.

La ratio della postergazione e l'applicazione a società per azioni assimilabili alle s.r.l. È proprio quest'ultimo l'orientamento preferibile: come già affermato in precedenti pronunce, la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, e tale ratio è compatibile con altre forme societarie che, all'esito di una valutazione in concreto, risultino assimilabili alle s.r.l. Ciò che deve essere valutato è se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali, sia idonea a giustificare l'applicazione della norma (in questi termini: Cass., n. 14056/2015C).

La verifica di somiglianza delle posizioni dei soci finanziatori. La S.C. intende dare continuità a tale orientamento e precisa in quale senso l'interpretazione estensiva dell'art. 2467 c.c. postuli la verifica di somiglianza della condizione concreta afferente: i soci finanziatori della s.p.a. devono trovarsi in posizione concreta simile a quella dei soci finanziatori della s.r.l.

L'identità di posizione può affermarsi quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di s.r.l. ex art. 2476, c.c., e dunque anche di informazioni idonee a far emergere la sussistenza della condizione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero situazione finanziario tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento), in ragione delle quali è posta la regola della postergazione.

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