Collaboratori di giustizia: dove si fanno le notificazioni?

Redazione scientifica
21 Giugno 2018

Il ricorso viene rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alle modalità di notificazione degli atti introduttivi degli atti civili ai soggetti sottoposti al programma speciale di protezione previsto dal del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Il caso. Nel ricorso proposto per cassazione contro una sentenza di risarcimento danni, la Corte ha ritenuto preliminare all'esame dei motivi la verifica della regolarità della notificazione del ricorso. Infatti, la notificazione del ricorso ai collaboratori di giustizia non era andata a buon fine.

Notificazione ai collaboratori di giustizia. Il Collegio ritiene che nella giurisprudenza di legittimità non ha affrontato in modo sistematico il problema del coordinamento degli artt. 137 ss. c.p.c. in tema di notificazione degli atti del processo civile con la norma speciale, valevole per i testimoni e i collaboratori di giustizia ammessi ad un programma speciale di protezione, contenuta nell'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, che prevede la domiciliazione legale di tali persone presso la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

La giurisprudenza civile di legittimità. Con due sentenze, nn. 23838/2007 e 8646/2016, la Corte ha affermato, in un caso, la validità della notificazione effettuata presso la residenza anagrafica, nell'altro «la necessità di rinnovare una notificazione effettuata presso il Servizio centrale di protezione, in quanto “malamente eseguita”», ma si trattava comunque di una affermazione che basata su l'applicazione cd. “estensiva” del principio affermato nel 2007 (che in realtà non prendeva espressamente posizione sul punto).

La giurisprudenza penale di legittimità. Le due sentenze, aggiungono i Giudici, non si pongono in linea con la giurisprudenza penale di legittimità, che invece ha affermato la rilevanza generale della domiciliazione legale ex art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, e la nullità di una notificazione a persona sottoposta ad un programma speciale di protezione effettuata in luogo diverso rispetto al Servizio centrale di protezione.

Rimessione al Primo Presidente della questione di massima di particolare importanza. La questione, non potendosi ravvisare a parere del Collegio un vero e proprio contrasto tra sezioni civili e quelle penali della Corte, configura una questione di massima di particolare importanza, che coinvolge i principi generali del processo e le esigenze pubblicistiche sottese all'istituto della protezione speciale dei collaboratori di giustizia.

Vengono, quindi, rimessi gli atti al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

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