Primi contrasti giurisprudenziali in merito all’ATP introdotto dalla legge Gelli-Bianco
21 Giugno 2018
Massima
L'art. 8 l. 24/2017, essendo norma di natura processuale, disciplina i procedimenti di ATP in materia di responsabilità sanitaria promossi successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge, indipendentemente dalla applicabilità delle disposizioni sostanziali in essa contenute. Le compagnie di ATP, di cui all'art. 8 l. 24/2017, promosso dal danneggiato, nonostante la mancata adozione dei decreti ministeriali, alla cui entrata in vigore è subordinata, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti di tali soggetti. Il caso
Una giovane, che assume di aver riportato danni a seguito di un intervento chirurgico di allungamento e correzione di femore e tibia, e i suoi genitori convengono in un procedimento di ATP, promosso ai sensi degli artt. 696-bis c.p.c. e 8 l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), la struttura sanitaria ove l'intervento è stato eseguito, aziende sanitarie interessate e la compagnia di assicurazione di una di queste. La difesa della struttura sanitaria eccepisce l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 8 l. 24/2017, atteso che le condotte illecite ipotizzate dai ricorrenti sono state poste in essere prima della entrata in vigore di tale legge. La compagnia di assicurazione della azienda sanitaria eccepisce invece il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base del rilievo che l'operatività dell'azione diretta del danneggiato, prevista dall'art. 12 l. 24/2017, dipende dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che deve determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. Il giudice adito disattende entrambe le eccezioni affermando i principii di cui alle massime sopra riportate. La questione
La decisione in commento affronta due delle numerosissime questioni poste dal nuovo istituto dell'ATP conciliativo, introdotto dall'art. 8 della l. 24/2017: quella del regime intertemporale della norma e quella della individuazione dei soggetti che vi possono essere coinvolti, giungendo per entrambe a conclusioni condivisibili. Le soluzioni giuridiche
Sulla prima questione non v'è molto da aggiungere a quanto scritto dal giudice lagunare. Una volta che si riconosca la natura processuale della norma, non può non dedursene la sua applicabilità a tutti i procedimenti promossi successivamente al momento (1 aprile 2017) della entrata in vigore della l. 24/2017. La seconda delle questioni esaminate è invece alquanto controversa. Secondo un primo orientamento, prevalente in dottrina, l'individuazione delle parti chiamate a partecipare al procedimento di ATP dipende dal tipo di azione di merito che il danneggiato intende esperire. Pertanto se essa si dovesse fondare sull'art. 7 il giudizio dovrebbe essere promosso nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria o di entrambi. Se l'azione risarcitoria avesse carattere diretto, come consente il nuovo art. 12, legittimata passiva sarebbe anche la compagnia assicuratrice dell'una o dell'altro. Tale premessa comporta che, poiché le disposizioni di cui all'azione diretta nei confronti dell'assicurazione si applicano, ai sensi del comma 6 dell'art. 12, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà essere emanato (entro 120 giorni) a norma dell'art. 10, comma 6 (ove devono essere dettati requisiti minimi sulle polizze assicurative), fino a quando non verrà approvato tale decreto il danneggiato potrà convenire nell'ATP solo la struttura sanitaria o il professionista sanitario (in giurisprudenza per tale soluzione si vedano: Trib. Venezia, sez. II civile, 11 settembre 2017; Trib. Padova, sez. ricorsi, 27 novembre 2017). A questo indirizzo se ne contrappone un altro, in cui si inserisce la decisione in commento (conforme anche Trib. Verona, sez. III civile, 31 gennaio 2018) che evidenzia, a ragione, come la necessità della partecipazione delle compagnie assicuratrici dell'ente ospedaliero o del professionista discenda sia dalla funzione conciliativa dell'istituto che dal dato normativo, che precisa come tali soggetti sono parti del procedimento e, per di più, quelle principalmente onerate della proposta conciliativa. Il tribunale di Venezia rinviene poi un ulteriore riscontro a tale ricostruzione nella clausola di salvezza con cui esordisce l'art. 12 che fa espressamente «salve le disposizioni dell'articolo 8». Osservazioni
A conforto delle condivisibili conclusioni cui giunge il giudice lagunare militano ulteriori considerazioni rispetto a quelle da lui esposte. Innanzitutto la possibilità di coinvolgere già nell'ATP le compagnie di assicurazione consente, anche sotto il profilo funzionale, di meglio perseguire la finalità conciliativa che caratterizza l'istituto e che vale a contraddistinguerlo, sotto tale profilo, dalla mediazione, che pure può essere esperita in alternativa all'ATP, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, ma nella quale le compagnie di assicurazione raramente vengono coinvolte (si tratta per lo più delle ipotesi in cui vi sia controversia sul rapporto assicurativo o in cui il giudice demandi la mediazione anche su di esso). Ancora, non va trascurato che il danneggiato sarà indotto a convenire nella procedura stragiudiziale tutti i potenziali soggetti passivi della azione risarcitoria dalla peculiare disciplina in tema di spese che è contenuta nel comma 4 dell'art. 8. Tale norma prevede infatti, come conseguenza della mancata partecipazione all'ATP, la condanna, con il provvedimento che definisce il successivo giudizio (l'uso del tempo indicativo presente induce ad escludere qualsiasi discrezionalità del giudice al riguardo), della parte, pur vittoriosa, che abbia disatteso la prescrizione normativa al pagamento delle spese di consulenza e di assistenza legale, relative sia al procedimento di ATP che a quello di merito (non anche però le spese dei successivi gradi di giudizio), oltre che di una pena pecuniaria, che, si noti non è quantificata né nel minimo né nel massimo, a vantaggio di tutte le altre parti cha abbiano invece partecipato al procedimento. Infine giova anche evidenziare che, per molti anni a venire, gli ATP riguarderanno ipotesi di responsabilità da valutarsi sulla scorta delle discipline di diritto sostanziale anteriori alla legge Gelli (si tratta delle norme del codice civile e della l. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. legge Balduzzi, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della stessa), cosicchè la definizione dell'ambito soggettivo dell'istituto non può dipendere dalla piena entrata in vigore delle nuove norme. Si noti che la soluzione di ritenere legittimate passive nel procedimento di ATP le compagnie di assicurazione risolve a monte la questione della possibilità della chiamata in causa o dell'intervento nel procedimento di terzi, che, pur ammessa dalla dottrina, risulta a ben vedere assai poco compatibile con l'esigenza di osservare il termine semestrale fissato per lo svolgimento dell'ADR ed espressamente qualificato come perentorio nel comma 3 dell'art. 8 (tale tesi comporta peraltro che il giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorionei confronti dei soggetti che il ricorrente non abbia convenuto nell'ATP). Alle considerazioni sin qui svolte consegue che sono parti necessarie dell'ATP di cui all'art. 8 l. 24/2017 tutti i soggetti che il ricorrente prospetti come obbligati al risarcimento dei danni lamentati, compreso l'esercente la professione sanitaria autore della condotta illecita, anche se dipendente della struttura, che già fosse stato individuato in quella fase ovvero quelle che possono partecipare all'eventuale giudizio di merito. Peraltro va evidenziato che la mancata approvazione del decreto attuativo dell'art. 12 della l. 24/2017 allo stato permette di coinvolgere nell'ATP solo le assicurazioni con le quali la struttura o il sanitario abbiano stipulato polizze in regime di c.d. autoassicurazione.
*Fonte: www.Ridare.it |