Responsabilità del funzionario tecnico comunale e permesso di costruire

Redazione Scientifica
22 Giugno 2018

Il funzionario tecnico non ha l'onere di valutare ex ante la legittimità del regolamento comunale ma solo di applicarlo.

IL CASO I comproprietari di un immobile ottengono dal Comune il permesso di costruire per effettuare lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione. La proprietaria di un immobile vicino ricorre al Tar Toscana denunciando la violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968, che vieta la costruzione di nuovi edifici a distanza inferiore di 10 metri tra pareti finestrate. I comproprietari , per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai lavori già eseguiti prima che fosse notificato il ricorso della vicina, convengono in giudizio l'architetto funzionario del Comune ed il Comune stesso per aver colpevolmente rilasciato il permesso di costruire sulla base di una norma comunale in contrasto con la normativa nazionale, e pertanto illegittima. Il giudice di prime cure esclude la responsabilità del comune e del funzionario, non rinvenendo profili di dolo o colpa grave nel loro operato, così come la Corte d'appello successivamente adita. Dal momento che era rinvenibile un conflitto giurisprudenziale sull'interpretazione della normativa applicabile, l'errore viene definito scusabile poiché non incombeva sulla diligenza dei funzionari. I danneggiati ricorrono per la cassazione della sentenza.

IL FUNZIONARIO TECNICO NON DEVE ACCERTARE LA VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO COMUNALE La Suprema Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza della corte di legittimità, il funzionario tecnico non ha l'onere di valutare ex ante la legittimità del regolamento comunale ma solo di applicarlo. Inoltre il comportamento del Comune può essere sindacato ma solo “con riferimento all'emanazione della detta norma regolamentare”, non alla successiva evoluzione giurisprudenziale.

INCENSURABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ La Cassazione ritiene inoltre incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua valutazione la valutazione della scusabilità o meno dell'errore commesso dalla PA nell'emanazione di un provvedimento illegittimo causa di danno, perché la valutazione spetta al giudice di merito.

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