Responsabilità professionale avvocati e polizze assicurative, i chiarimenti del CNF
22 Giugno 2018
Questi i quesiti materia di assicurazione obbligatoria, con i quali il COA di Forlì ha interrogato il Consiglio Nazionale Forense.
Polizza assicurativa obbligatoria e oneri del professionista. In particolare il COA di Forlì, con un primo quesito, chiede se l'obbligo di stipula della polizza assicurativa per la responsabilità professionale grava anche sui praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo, ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio Nazionale Forense ha risposto al primo quesito osservando che la legge in materia «è chiara nell'individuare il soggetto obbligato, limitando agli avvocati, nonché alle associazioni o alle società tra professionisti» tale onere. Precisa, però, il CNF che è comunque auspicabile che il praticante «ponga in essere le opportune cautele – ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa – rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale». Il COA di Forlì, con un secondo quesito, interroga il CNF in materia di polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori, chiedendo chi sia il soggetto gravato dall'obbligo di stipula della polizza in questo secondo caso. Secondo il CNF il secondo quesito è superato dalla modifica dell'art. 12, comma 2, l. n. 247/2012, introdotta dal d.l. n. 148/2017 a tenore del quale «all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |