Proroga IRI al 2018: non si applicano sanzioni e interessi agli acconti IRPEF insufficienti

La Redazione
25 Giugno 2018

L'Agenzia delle Entrate fa salve le carenze dovute allo slittamento dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa al periodo d'imposta 2018

Agli acconti IRPEF 2017, versati in misura insufficiente a causa della proroga dell'IRI al 2018, non si applicano sanzioni e interessi. La conferma arriva dalla Risoluzione n. 47/E diramata lo scorso 22 giugno dalle Entrate.

La nuova prassi fa salvi i comportamenti dei contribuenti che, avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo introdotto dall'art. 1, commi 547-548, L. n. 232/2016 e prorogato al 2018 dall'art. 1, comma 1063, L. n. 205/2017, hanno calcolato gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 su base previsionale (nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili), versando di fatto acconti in misura insufficiente.

Laddove il versamento – si legge nella Risoluzione risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”. Il contribuente, spiegano dalle Entrate, dovrà procedere alla regolarizzazione dei versamenti carenti entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148" Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018.

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