Negoziazione assistita: contributo unificato, imposta di bollo e diritti di copia non dovuti

Redazione scientifica
26 Giugno 2018

Con la circolare dello scorso 14 giugno, il Ministero della Giustizia è intervenuto sul tema delle spese di giustizia del procedimento di negoziazione assistita chiarendo, in particolare, che per la fase di competenza del P.M. e per quella eventualmente di competenza del Presidente del tribunale non è dovuto il contributo unificato.

La circolare del 14 giugno 2018 risponde negativamente al quesito relativo al versamento del contributo unificato nella fase della negoziazione assistita di competenza del P.M. ed in quella eventualmente di competenza del Presidente del tribunale.

La negoziazione assistita è gratuita. La gratuità del procedimento è stata sancita dalla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero con la circolare del 29 luglio 2015, secondo la quale non sono dovuti nè il contributo unificato di iscrizione a ruolo né l'imposta di bollo, né tantomeno i diritti copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta e dell'autorizzazione che il P.M. è chiamato ad apporre sull'accordo concluso ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014.

Nei medesimi termini si è espresso anche l'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia con nota del 16 marzo 2018 ed ora la soluzione è ribadita dalla circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia che ha così risposto alle segnalazioni di prassi diverse con riferimento alla fase del procedimento che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale, per la quale in alcuni uffici giudiziari è richiesto il versamento del contributo unificato.

Il Direttore Generale torna dunque a sottolineare che «nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all'art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162, non è dovuto il contributo unificato né per la fase di competenza del pubblico ministero né per quella eventualmente di competenza del Presidente del tribunale».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it