Socio occulto di s.n.c. regolare: termine per la dichiarazione di fallimento in estensione

Giorgio Grossi
26 Giugno 2018

Il termine annuale prescritto dall'art. 147, comma 2, l. fall. per l'estensione del fallimento della società ai suoi soci illimitatamente responsabili non si applica al socio occulto, ossia al socio la cui qualifica non risulti dal Registro delle Imprese, non potendo questi opporre con data certa la cessazione della propria responsabilità illimitata.
Massima

Il termine annuale prescritto dall'art. 147, comma 2, l. fall. per l'estensione del fallimento della società ai suoi soci illimitatamente responsabili non si applica al socio occulto, ossia al socio la cui qualifica non risulti dal Registro delle Imprese, non potendo questi opporre con data certa la cessazione della propria responsabilità illimitata.

Per provare un vincolo societario occulto, è necessario dimostrare un apporto sistematico, continuo e notevole del terzo formalmente estraneo alla compagine dei soci, tale da garantirgli la partecipazione ai momenti fondamentali della vita sociale, prova che deve essere ancor più rigorosa nel caso in cui si assuma che il rapporto occulto intervenga tra membri di una stessa famiglia.

Il caso

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso con cui il curatore di una s.n.c. fallita ha domandato l'estensione del fallimento della società a un socio occulto (art. 147, comma 4, l. fall.), individuato nella figlia di uno dei soci della s.n.c.. A dimostrazione del rapporto societario occulto, la curatela ha contestato alla parte resistente alcune movimentazioni finanziarie da e verso la società, qualificabili alla stregua di dividendi percepiti e finanziamenti prestati.

Costituitasi in giudizio, la presunta socia occulta ha resistito al ricorso avversario opponendo plurime eccezioni. In punto di rito, ha eccepito la tardività della domanda proposta dal curatore, visto il decorso del termine annuale di cui all'art. 147, comma 2, l. fall. per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. In punto di merito, ha contestato la sussistenza di un vincolo societario “occulto”, giustificando la propria collaborazione all'attività sociale con il vincolo di parentela che la legava a uno dei soci (c.d. “affectio familiaris”).

Il Tribunale, dopo aver superato le eccezioni di rito, ha respinto nel merito la domanda di fallimento proposta dal ricorrente, ritenendo non sufficientemente provata l'esistenza di un vincolo societario “occulto” tra la parte resistente e la s.n.c. fallita.

La questione

Il decreto in oggetto risulta meritevole di attenzione sotto un duplice profilo.

Anzitutto, il Tribunale ha dovuto chiarire se il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147, comma 2, l. fall. debba essere rispettato anche con riferimento al socio occulto. In secondo luogo, procedendo nell'accertamento di merito, il Collegio ha ricordato gli elementi costitutivi del rapporto societario di fatto e, in particolare, ha puntualizzato gli indici probatori attraverso cui distinguere la c.d. affectio societatis dalla mera collaborazione a carattere familiare.

Prima di esaminare più nel dettaglio tali questioni, pare opportuno premettere brevi cenni in tema di socio occulto, con particolare riferimento alle sue applicazioni in sede fallimentare.

Il socio occulto di società palese è quel socio la cui qualifica non risulta da un atto formale, ma è desumibile in via di mero fatto (De Crescienzo, Il fallimento delle società di persone, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia-Panzani, Torino, 2009, 1511). Come noto, infatti, nelle società di persone l'assunzione della qualità di socio non richiede necessariamente un'iscrizione formale nel Registro delle Imprese, ma può avvenire anche per fatti concludenti, ogniqualvolta la parte manifesti la propria volontà negoziale di aderire al contratto associativo tramite comportamenti univoci (Campobasso, Diritto Commerciale, II, Torino, 2015, 59). A tal fine, è necessario accertare che il rapporto concretamente instauratosi tra le parti assuma tutte le caratteristiche proprie del contratto di società ex art. 2247 c.c., tra cui: la costituzione di un fondo comune mediante il conferimento di beni o servizi; la partecipazione al rischio d'impresa; l'esercizio in comune dell'attività sociale. Tale ultimo presupposto, in particolare, merita un accertamento rigoroso ove si assuma che la società di fatto ricorra tra membri di una stessa famiglia, dovendosi in tal caso accertare che il soggetto agisca con la consapevolezza di essere socio (c.d. “affectio societatis”) e non invece a mero titolo di collaborazione familiare (c.d. “affectio familiaris”) (Trib. Milano, 13 gennaio 2006, in Giur. It., 2006, 4, 759).

Delineate tali premesse, la nozione di socio occulto assume un particolare rilievo in sede fallimentare. È noto, infatti, che il fallimento delle società di persone determina il fallimento in “estensione” anche di tutti i soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l. fall., a prescindere dal fatto che la loro esistenza sia accertata al momento della dichiarazione di fallimento della società (c.d. soci palesi) oppure solo successivamente (c.d. soci occulti). La distinzione tra soci palesi e soci occulti, tuttavia, incide quanto ai termini da rispettare per la dichiarazione di fallimento del socio. L'art. 147, comma 2, l. fall., infatti, dispone che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili deve essere dichiarato entro un anno dallo scioglimento del vincolo sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, sempre che tali notizie siano state formalmente rese note ai terzi. Diversamente, una simile limitazione temporale non è richiamata dall'art. 147, comma 4, l. fall., a mente del quale, se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale dichiara il fallimento dei medesimi su istanza del curatore, di un creditore o di altro socio fallito.

A fronte di tale dato normativo, ci si è chiesti se il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili debba sempre avvenire entro il termine annuale di cui all'art. 147, comma, 2 l. fall., oppure se tale termine non sia applicabile alla dichiarazione di fallimento dei soci occulti ex art. 147, comma 4, l. fall..

Le soluzioni giuridiche

Per risolvere il quesito appena delineato, il Tribunale ha proceduto ad esaminare due tesi contrapposte.

Secondo una prima opinione, fatta valere dalla parte resistente nel giudizio in esame, il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l. fall. sarebbe espressione di un principio generale, posto a tutela della certezza dei rapporti giuridici. Per tale motivo, l'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili non potrebbe mai avvenire oltre l'anno dalla cessazione del rapporto sociale, momento che, nel caso di socio occulto, dovrebbe coincidere quantomeno con la data di dichiarazione di fallimento della società.

Il Tribunale, facendo proprie le difese della curatela, ha invece aderito a una seconda tesi, ripetutamente affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 settembre 2017, n. 22270; Cass. 20 giugno 2013, n. 15488), a superamento dell'indirizzo maturato prima della riforma fallimentare del 2006 (Cass. 28 maggio 2004, n. 10268; Cass. 13 marzo 2009, n. 6199; Cass. 10 marzo 2011, n. 5764).

Secondo la ricostruzione offerta dal Collegio, infatti, il termine annuale di cui all'art. 147, comma 2, l. fall. troverebbe la propria ratio nella composizione di due interessi contrapposti: da un lato, quello dei creditori sociali a tutelare i propri diritti patrimoniali, soprattutto in caso di insolvenza della società; dall'altro, quello del socio a limitare temporalmente la propria esposizione al rischio di fallimento, ove questi sia fuoriuscito dalla società o abbia comunque limitato la propria responsabilità per le obbligazioni sociali. L'equilibrio tra tali interessi si realizza tramite il sistema pubblicitario del Registro delle Imprese, che, rendendo palese la composizione della compagine sociale, offre ai soci la possibilità di opporre ai terzi ogni mutamento della propria posizione giuridica. Sulla base di tale premessa, dunque, è conseguenza piana che i soci occulti non possano avvantaggiarsi del limite temporale di cui all'art. 147, comma 2, l. fall., che trova il proprio presupposto nell'adesione al sistema di pubblicità legale. Infatti, i soci che non hanno pubblicizzato la propria partecipazione societaria neppure possono opporre formalmente ai creditori la perdita della propria qualità. Né, tantomeno, si può affermare che lo scioglimento del vincolo sociale dipenda direttamente dal fallimento della società, circostanza più volte negata dalla giurisprudenza (Cass. 1 luglio 2008, n. 17953). In altre parole, sottrarsi al sistema di pubblicità legale implica necessariamente anche la rinuncia ai benefici che ne derivano. Ammettere una soluzione diversa, del resto, significherebbe negare la stessa ratio del fallimento in estensione ex art. 147, comma 4, l. fall., che consiste nel “far emergere quanto artatamente si è voluto occultare ai fini del proprio interesse, ossia la circostanza di avere, nella sostanza ed in concreto, assunto la qualifica di socio illimitatamente responsabile”. Ne consegue, in definitiva, l'inapplicabilità dell'art. 147, comma 2, l. fall. ai soci occulti, la cui dichiarazione di fallimento “in estensione” non è soggetta a limiti temporali e, dunque, ben può intervenire anche oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento della società.

Superata tale questione pregiudiziale, il Collegio ha quindi proceduto ad accertare l'effettiva costituzione di un rapporto societario occulto tra la parte resistente e la s.n.c. fallita.

A tal riguardo, dopo aver ricordato il particolare rigore probatorio che deve essere assolto con riferimento alla c.d. affectio societatis”, il Tribunale ha negato che la curatela avesse offerto indizi sufficienti a escludere che la collaborazione della figlia di uno dei soci fosse avvenuta a mero titolo di “affectio familiaris”.

Sul punto, si è infatti ricordato come la costituzione di un rapporto societario di fatto presupponga “una certa sistematicità negli interventi del terzo finanziatore, accompagnata dalla rinuncia al diritto di regresso”, affinché tali finanziamenti possano essere qualificati come apporti di capitale anziché di debito. Inoltre, il Tribunale ha puntualizzato che l'apporto del socio deve essere continuo, notevole e sistematico, concetto che non implica necessariamente una certa frequenza temporale degli interventi, ma che si deve comunque concretizzare nella presenza qualitativa del socio nei momenti fondamentali della vita sociale (Cass. 14 febbraio 2007, n. 3271).

Alla luce di tali premesse, il Collegio ha escluso che i presupposti appena descritti fossero propri della fattispecie concreta, in cui piuttosto il contributo finanziario e operativo della presunta socia occulta è risultato sporadico e poco significativo, tanto da poter essere ricondotto a quella “affectio familiaris” che induce una figlia ad assistere il padre.

Sulla base di tale accertamento in fatto, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un rapporto societario occulto tra la s.n.c. fallita e la parte resistente, con ciò rigettando la domanda di fallimento in estensione proposta dalla curatela.

Osservazioni

La pronuncia appena esaminata risulta condivisibile in tutte le sue affermazioni, che seguono un indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto all'interpretazione dell'art. 147, comma 2, l. fall., la scelta del Tribunale di negarne l'applicabilità ai soci occulti appare ben motivata. Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, infatti, rappresenta un beneficio che è strettamente collegato alla pubblicità della compagine sociale. Il sistema pubblicitario offerto dal Registro delle Imprese consente ai creditori sociali di essere costantemente aggiornati circa la composizione dei propri debitori sussidiari e, quindi, di agire a tutela dei propri diritti. Parallelamente, il sistema di pubblicità legale impone ai creditori di agire in via tempestiva, rendendo così ingiustificata la perenne esposizione al rischio di fallimento da parte di soci ormai non più illimitatamente responsabili. Poste tali premesse, la natura “occulta” del socio è incompatibile con qualsiasi tipo di limitazione temporale all'azione dei creditori, altrimenti pregiudicati da chi, perseguendo i propri interessi, è riuscito a nascondere la propria qualità di debitore. In un'ottica di sistema, tuttavia, è lecito chiedersi se l'art. 147, comma 4, l. fall. escluda qualsiasi possibilità per il socio occulto di dimostrare la cessazione della propria responsabilità illimitata. Una tesi troppo rigorosa, infatti, rischierebbe di trasformare l'estensione del fallimento in una sanzione, piuttosto che in una conseguenza naturale dell'essere socio.

Altrettanto equilibrato risulta l'accertamento di merito condotto dal Tribunale, che ha escluso l'esistenza di un rapporto societario occulto a fronte degli scarsi elementi indiziari offerti dalla curatela. È insegnamento condiviso, infatti, che l'accertamento di tale rapporto societario presupponga elementi probatori “inequivoci” che dimostrino la volontà precisa - seppur tacita - di aderire a un contratto associativo, incompatibile con la diversa volontà di prestare assistenza anche finanziaria a un proprio familiare.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.