Fallibile l’imprenditore agricolo che svolge attività commerciale

La Redazione
26 Giugno 2018

L'imprenditore agricolo che, dopo aver cessato ogni attività agricola e avere abbandonato ogni collegamento funzionale della sua attività con il fattore produttivo terra, intraprenda una delle attività commerciale di cui all'art. 2195 c.c., deve considerarsi imprenditore commerciale, in quanto tale fallibile.

L'imprenditore agricolo che, dopo aver cessato ogni attività agricola e avere abbandonato ogni collegamento funzionale della sua attività con il fattore produttivo terra, intraprenda una delle attività commerciale di cui all'art. 2195 c.c., deve considerarsi imprenditore commerciale, in quanto tale fallibile. In tale prospettiva, non può avvalersi dell'esenzione dal fallimento e della previsione di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., ai sensi del quale all'imprenditore agricolo, che effettivamente eserciti attività agricola vera e propria, è permesso svolgere attività connesse, anche commerciali, senza che ciò possa far mutare la sua qualifica da imprenditore agricolo (non fallibile).

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