Condizioni per essere qualificati come trasfertisti

La Redazione
26 Giugno 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16230/2018, definisce i confini per l'identificazione del lavoratore “trasfertista”, sostenendo che è trasfertista colui che per lavorare è costretto ad una continua mobilità, poiché nel contratto di lavoro è esclusa l'indicazione di una sede.

Trasfertista è colui che per lavorare è costretto ad una continua mobilità, poiché nel contratto di lavoro è esclusa l'indicazione di una sede. La società deve corrispondere ai dipendenti trasfertisti un'indennità e una maggiorazione in misura fissa. Ma, se gli spostamenti avvengono sempre nella stessa sede, per giunta indicata nel contratto di lavoro, i dipendenti non sono considerati trasfertisti e la società si regola di conseguenza sulle ritenute da versare a titolo di trasferta. Questo è quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 20 giugno 2018 n. 16230. Con essa, la Corte romana ha valutato il ricorso di una S.r.l. avverso l'Agenzia delle Entrate che, a seguito di accertamenti compiuti dai funzionari INPS, aveva contestato la mancata effettuazione, quale sostituto di imposta, delle ritenute sulle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di trasferta.

La CTR aveva respinto il ricorso della società, osservando che erano da considerarsi trasfertisti i dipendenti che svolgevano la loro attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi e che le indennità e le maggiorazioni da trasferta doveva concorrere per il 50% del loro ammontare alla formazione del reddito.

La società, però, osservava che tale definizione non si applicava al caso in esame, perché nel contratto di lavoro si faceva riferimento ad una precisa sede per gli spostamenti; elemento, questo, incompatibile con la qualifica di trasfertista.

La Cassazione ha indicato che, per poter essere qualificati come trasferisti, devono consistere contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto di lavoro della sede;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede continua mobilità;

c) la corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione in misura fissa.

Nella fattispecie, era chiaro che nel contratto di lavoro fosse indicata la sede dove si svolgeva l'attività e le eventuali indennità di trasferta fossero regolarmente pagate a seconda delle distanze chilometriche e non in misura fissa. Pertanto, le ragioni della società sono state accolte.

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