Pubblico impiego: il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunta anzianità massima contributiva deve essere appositamente motivato
26 Giugno 2018
Il caso. Secondo la Corte di appello di Bologna la facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni dall'art. 72 comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133, di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni non è subordinata ad alcun vincolo o condizione.
Il principio di diritto. La Corte Suprema ha cassato la sentenza di secondo grado e affermato il principio secondo cui la facoltà di collocamento a riposto d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, prevista dall'art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita, sicché la sua mancanza viola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell'imparzialità e buon andamento della p.a., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e l'art. 6, comma 1, direttiva 78/2000/CE. |