Contratti a termine nella scuola: equiparazione del personale non di ruolo a quello di ruolo per il riconoscimento dell' anzianità di servizio
27 Giugno 2018
Il caso.
Alcuni docenti - che avevano stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - agivano in giudizio per chiedere la condanna del Ministero al risarcimento del danno equitativo e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla effettiva anzianità di servizio. In primo grado, i tribunali ai quali si erano rivolti i docenti, pur respingendo la domanda principale di conversione dei contratti a termine e di riconoscimento al diritto al computo dell'anzianità, condannavano il MIUR al risarcimento del danno equitativo e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello di Milano, tuttavia, in riforma delle sentenze di primo grado, accoglieva l'impugnazione del Ministero nei confronti dei docenti e rigettava le domande proposte. Le questioni.
I ricorrenti, censurando le statuizioni che hanno rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità dei contratti a termine con conseguente trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di risarcimento del danno, ripercorrono la disciplina normativa dei contratti a termine e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE a fondamento delle proprie censure. In particolare, la questione in esame riguarda la violazione dell'art. 6, d.lgs. n. 368 del 2001 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, dalla quale scaturisce il difetto e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla comparabilità degli assunti con contratto a tempo determinato con quelli assunti con contratto a tempo indeterminato. Le soluzioni giuridiche
Per come ricordato dalla sentenza in commento, la Corte, con le sentenze pronunciate all'udienza del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), ha già affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia (Corte giust. UE, sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13, Mascolo e al.), dalla Corte costituzionale (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187) e dalle Sezioni unite (Cass., sez. un.,15 marzo 2016, n. 5072), ha affermato i seguenti principi di diritto, così sintetizzati:
A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità”.
B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11, l. 3 maggio 1999, n. 124 e in applicazione della direttiva 1999/70/CE è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11, l. 3 maggio 1999, n. 124, prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
C. “Ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
D. “Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1, l. 3 maggio 1999, n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata l. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1, l. n. 107 del 2015”.
E. “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali”.
F. “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza”.
G. “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1, l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data da 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 5072 del 2016”.
H. “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
In merito, poi, alla censura sulla violazione dell'art. 6, d.lgs. n. 368 del2001 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, a causa del mancato riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio, la sentenza in commento ha chiarito che la sentenza impugnata, nell'escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalla stessa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».
Tuttavia, dopo aver confermato i principi di diritto già oggetto di precedenti statuizioni della Corte, viene chiarito che ai ricorrenti non può essere riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali previsti dall'art. 53, l. n. 312 del 1980. In proposito viene ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale si è statuito che «In tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53, l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71, d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione». |