Rapporti bancari: l’onere della prova del correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito
27 Giugno 2018
Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: incombe, dunque, sul correntista l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
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