Si ha riconoscimento di scrittura per l'omesso deposito di una memoria?

Redazione scientifica
28 Giugno 2018

Il riconoscimento tacito della scrittura privata non può essere integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare nel termine concesso note autorizzate.

Il caso. La Corte d'appello di Napoli respingeva il gravame proposto dall'appellante nei confronti di un istituto bancario contro la decisione del tribunale di prime cure, che aveva disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento. I giudici del gravame avevano ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata, avente ad oggetto un contratto di finanziamento tra l'interessata e la banca, perché effettuato in occasione della prima udienza successiva allo spirare dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e non invece «a mezzo della terza memoria ivi contemplata», che l'interessata non aveva depositato.

Contro tale decisione è stata proposto ricorso per cassazione dall'interessata.

Riconoscimento tacito della scrittura privata. Il Collegio ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo fi affermare che «l'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., prevede che il disconoscimento della scrittura privata è sottoposto a termine decadenziale, dovendo infatti essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione».

La “prima risposta” deve essere intensa come «un atto processualmente rilevante proveniente dalla parte onerata del disconoscimento della prodotta scrittura privata»; in ragione di ciò «il riconoscimento tacito della medesima scrittura non può essere integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare in concesso termine note autorizzate, seppure in replica alla produzione della scrittura» (cfr. Cass. civ., n. 7409/2014).

Termine per il disconoscimento. Detto altrimenti, essendo ancorata la scadenza del termine per il disconoscimento alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, occorre, perché il termine possa dirsi spirato, che una udienza ovvero una difesa, da parte dell'onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo: ciò vuol dire che, la decadenza non può essere fatta dipendere da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio della facoltà di deposito della terza memoria prevista dall'art. 183.

Tempestività. La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione che, si dovrà attenere al principio di diritto in base al quale: «effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1 c.p.c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale».

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