Concordato e atti in frode: il silenzio del debitore legittima il fallimento
27 Giugno 2018
Integra un atto in frode il silenzio serbato dal debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati in ordine ad operazioni suscettibili di assumere rilievo per il soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento, quale certamente è un'operazione di scissione patrimoniale realizzata dal debitore che sia già insolvente.
Il caso. La Corte d'appello rigettava i reclami proposti da una S.r.l. e da una S.p.a. a socio unico nei confronti della sentenza mediante la quale il tribunale aveva dichiarato il fallimento di quest'ultima, previa declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo. Nello specifico, la corte territoriale riteneva esistenti atti di frode, rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.fall., in relazione ad un'antecedente operazione di scissione patrimoniale effettuata in favore della S.r.l., la quale aveva poi formulato la proposta di acquisto dei beni della debitrice nella sede concordataria; scissione risultante dalla contabilità ma non emergente dalla proposta e dal piano, benché realizzata in un momento in cui la società era già insolvente. Avverso il provvedimento della corte d'appello le due società proponevano ricorso in Cassazione.
Atti di frode e revoca della proposta di concordato. Gli atti di frode esigono che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che – da un lato -, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall'altro, siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima nel senso suddetto ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Ai fini della revoca dell'ammissione al concordato rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva per i creditori, ancorché annotati nelle scritture contabili. |