Avvocato Generale Corte UE: sull’acquisto di partecipazioni qualificate nelle Banche decidono la BCE e la CGUE

La Redazione
28 Giugno 2018

Spetta esclusivamente alla BCE la decisione finale sull'autorizzazione ad acquisire o aumentare le partecipazioni qualificate in enti creditizi, all'esito di un procedimento amministrativo di natura mista, in cui le autorità di vigilanza nazionali compiono atti preparatori. Di conseguenza, la competenza a svolgere il controllo giurisdizionale spetta alla Corte di Giustizia UE e non ai giudici nazionali.

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, nelle sue conclusioni depositate il 27 giugno 2018 nella causa C-219/17, ritiene che spetti esclusivamente alla BCE la decisione finale sull'autorizzazione ad acquisire o aumentare le partecipazioni qualificate in enti creditizi, all'esito di un procedimento amministrativo di natura mista, in cui le autorità di vigilanza nazionali compiono atti preparatori. Di conseguenza, la competenza a svolgere il controllo giurisdizionale spetta alla Corte di Giustizia UE e non ai giudici nazionali.

Il caso. La vicenda nasce in Italia: Silvio Berlusconi, per il tramite di Fininvest, presentava istanza di autorizzazione alla detenzione di una partecipazione qualificata nella Banca Mediolanum (partecipazione che già deteneva dalla metà degli anni '90). Banca d'Italia respingeva l'istanza, ritenendo mancante il requisito reputazionale previsto dall'art. 23 della Direttiva CRD IV, a seguito della condanna passata in giudicato a carico di Berlusconi. Questi impugnava la decisione innanzi al Tar e, successivamente, innanzi al Consiglio di Stato, il quale sollevava questioni pregiudiziali e rimetteva la questione all'esame della Corte di Giustizia europea.

La questione. Il giudice europeo è chiamato a pronunciarsi, per la prima volta, su una questione relativa al sistema di Unione bancaria che costituisce uno degli eventi principali nel processo di integrazione europea. In questo quadro, gli Stati membri hanno ceduto alle istituzioni dell'UE alcune competenze concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la loro risoluzione; è stato, così, creato il Meccanismo di Vigilanza Unico sulle banche, all'interno del quale le autorità di vigilanza nazionali continuano a compiere un ruolo fondamentale. La vicenda in esame attiene proprio ai limiti del ruolo delle autorità di vigilanza nazionali (nel caso di specie: Banca d'Italia): viene chiesto di stabilire chi debba esercitare il sindacato giurisdizionale sugli atti adottati nell'ambito del procedimento di vigilanza; più in particolare, si chiede se le proposte di decisione, presentate alla BCE dalle autorità di vigilanza nazionali, siano impugnabili dinanzi al giudice nazionale o se debbano essere vagliati esclusivamente dalla Corte di Giustizia Ue.

L'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, sostiene quest'ultima tesi.

Il contesto normativo. Norme di riferimento sono gli artt. 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), in base ai quali chiunque intenda acquisire od aumentare una partecipazione qualificata in un ente creditizio deve notificare il suo progetto alle autorità competenti dell'ente, le quali sono tenute a esaminare la notifica tenendo conto, tra le altre cose, dell'idoneità del candidato in base a requisiti di onorabilità.

L'art. 15 del Regolamento MVU, n. 1024/2013, prescrive poi che “la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata […] è presentata alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'ente creditizio. […] L'autorità nazionale competente valuta l'acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di vietare o di non vietare l'acquisizione. […]”. La BCE, quindi, decide se vietare l'acquisizione.

Infine, quanto alla normativa interna, l'art. 19 TUB conferisce alla Banca d'Italia la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'acquisizione di partecipazioni privilegiate in enti finanziari. Il successivo art. 25 prescrive che “i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità”.

Le conclusioni dell'Avvocato Generale. “1) L'articolo 263 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e con gli articoli 85, 86 e 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate:

– conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza esclusiva a sindacare la legittimità degli atti adottati nell'ambito del procedimento, previsto dalle citate disposizioni dei due regolamenti suddetti, per l'autorizzazione delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate in istituti bancari, e

– osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un sindacato di legittimità degli atti di avvio, istruttori e di proposta di decisione adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito di tale procedimento, in cui la decisione finale spetta alla Banca centrale europea.

2) L'incompetenza degli organi giurisdizionali nazionali a sindacare la legittimità degli atti adottati nel menzionato procedimento non può essere resa irrilevante mediante l'esercizio di un'azione di nullità (giudizio di ottemperanza) nella quale venga fatta valere la presunta violazione o elusione dell'autorità di giudicato attribuita a una precedente sentenza di un giudice nazionale”.

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