CGUE: domanda riconvenzionale del datore di lavoro e cessione del credito
29 Giugno 2018
Il caso. Un lavoratore italiano, domiciliato in Polonia, si era rivolto al tribunale di Torino, giudice della sede del datore di lavoro, una società italiana, per contestare il suo licenziamento, avvenuto a seguito del suo distacco nella sede della consociata polacca. Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta del lavoratore e si era dichiarato incompetente sulla domanda riconvenzionale presentata dall'azienda italiana fondata sulla cessione dei crediti da parte della società polacca. La Corte d'appello di Torino, prima di decidere sul gravame del datore di lavoro, ha chiesto alla Corte di giustizia europea di chiarire la portata dell'art. 20 del reg. CE n. 44/2001.
Questione pregiudiziale. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto se l'art. 20, par. 2, del reg. CE n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.
Competenza: l'obiettivo è tutelare la parte contraente più debole. La Corte interviene ricordando preliminarmente che, per le controversie relative ai contratti di lavoro, il reg. CE n. 44/2001 enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi. Ciò nonostante, il ricorso, da parte del lavoratore, alle norme di competenza più favorevoli ai suoi interessi non deve pregiudicare il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale. Ne consegue che, nei limiti in cui la scelta da parte del lavoratore del foro competente ad esaminare la sua domanda è rispettata, l'obiettivo di privilegiare tale lavoratore è raggiunto e non è necessario limitare la possibilità di esaminare tale richiesta congiuntamente a una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 20, par. 2, del reg. CE n. 44/2001.
Domanda riconvenzionale del datore di lavoro e determinazione del foro competente. A fronte di tale ragionamento, la CGUE, nella prima sentenza sulla nozione di domanda riconvenzionale, ha affermato: «l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale». Tutto ciò, aggiunge la Corte, nel rispetto della sussistenza di un'origine comune delle pretese reciproche e che detta origine sia fondata o su un contratto o su una situazione di fatto. |