Presupposti di ammissibilità del regolamento di competenza

Giulio Amodio
02 Luglio 2018

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, si è occupata della questione concernente l'individuazione dei presupposti di ammissibilità del regolamento di competenza, con particolare riguardo al carattere di decisorietà del provvedimento impugnato.
Massima

La decisione del giudice sulla competenza che non sia adottata con le forme di rito – previo invito delle parti a precisare le conclusioni – ha carattere ordinatorio e non può mai configurare una pronuncia implicita idonea ad acquistare efficacia di giudicato, onde è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso la stessa.

E' altresì inammissibile il ricorso per regolamento di competenza nell'ipotesi di duplice declaratoria di incompetenza in sede di giudizio di reclamo, attesa la natura non decisoria e non definitiva di tale provvedimento.

Il caso

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al tribunale di Roma, all'udienza dell'1.10.2015, parte opponente insisteva perché il tribunale si pronunciasse sulla questione pregiudiziale di litispendenza, atteso che il convenuto avrebbe proposto una domanda di condanna identica a quella oggetto del decreto monitorio opposto, nell'ambito di un altro giudizio precedentemente instaurato tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Cosenza.

Parte opposta, dopo aver rilevato che la domanda di condanna era stata da questi rinunciata nel precedente giudizio nella memoria ex art. 183 c.p.c. e nel verbale di udienza del 12.10.2015, insisteva perché la causa fosse trattenuta per la decisione.

Con ordinanza riservata del 2.10.2015, il tribunale di Roma rigettava l'eccezione di litispendenza sollevata da parte opponente ed affermava la propria competenza a decidere l'opposizione.

Il tribunale di Roma, in ultimo, rigettava l'opposizione e, avverso tale sentenza, parte opponente proponeva appello.

Nel giudizio di appello proposto, parte opponente proponeva l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della decisione di prime cure.

Con ordinanza del 2.12.2016, la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza.

Avverso tale provvedimento, parte appellante proponeva una nuova istanza di sospensione, nella quale chiedeva la revoca del provvedimento e sollevava nuovamente eccezione di incompetenza per litispendenza.

Con ordinanza riservata in data 31.05.2017, la Corte d'appello di Roma negava la sospensione e rigettava l'eccezione di litispendenza, rilevando che la domanda di condanna proposta in via riconvenzionale da parte convenuta nel precedente giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Cosenza era stata da questi rinunciata in sede di memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in tale giudizio, facendo così venir meno la condizione originaria di litispendenza.

Avverso tale ordinanza della Corte d'appello l'appellante proponeva regolamento necessario di competenza, rilevando, tra le altre censure, un difetto di potestas judicandi del giudicante in ordine all'accertamento della rinuncia alla domanda riconvenzionale effettuata da parte convenuta nel giudizio dinanzi al tribunale di Cosenza, non essendovi stata ancora una pronuncia di validità ed efficacia di detta rinuncia.

Parte resistente eccepiva, invece, in via pregiudiziale l'inammissibilità del regolamento di competenza, sul presupposto che sulla questione di competenza si sarebbe formato in primo grado il giudicato interno, non avendo parte opponente impugnato ritualmente l'ordinanza del 2.10.2015, con la quale il tribunale di Roma rigettava l'eccezione di litispendenza.

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso.

La questione

La principale questione analizzata nell'ordinanza in commento concerne l'individuazione dei presupposti di ammissibilità del regolamento di competenza, con particolare riguardo al carattere di decisorietà del provvedimento impugnato.

Strettamente connessa alla questione del carattere decisorio del provvedimento impugnato è la problematica relativa alla possibilità di ritenere sussistente una pronuncia implicita sulla competenza idonea ad acquistare efficacia di giudicato.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, nel dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza, ha disatteso sia le censure mosse da parte ricorrente all'ordinanza della Corte d'appello impugnata, sia l'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente sul presupposto dell'intervenuto giudicato interno, ponendo alcuni punti fermi in tema di decisorietà del provvedimento e di formazione del giudicato sulla relativa questione di competenza.

Osserva la Corte, infatti, che il tribunale di Roma, con l'ordinanza riservata del 2.10.2015, rigettava l'eccezione di litispendenza, senza tuttavia aver fatto precisare alle parti le conclusioni, in mancanza delle quali il provvedimento reso deve ritenersi privo del carattere della decisorietà e, quindi, insuscettibile di impugnazione.

In tal senso, la Corte condivide e fa proprio il consolidato principio secondo il quale non è impugnabile con regolamento di competenza la decisione del giudice che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, allorquando non sia preceduta dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11657, in Foro it. 2009, 6, 1865).

Tale principio è stato seguito dalla giurisprudenza anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), atteso che gli artt. 187 e 281-bis c.p.c., non incisi dalla riforma, impongono al giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, di invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la fase istruttoria e quella decisoria (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449, in Giust. Civ. Mass. 2014).

La giurisprudenza ha individuato due eccezioni a tale principio consolidato, cioè due casi in cui si ammette il regolamento di competenza, qualificando come decisorio il provvedimento del giudice pur in mancanza dell'invito rivolto alle parti a precisare le conclusioni, e segnatamente:

  • l'ipotesi in cui il giudice assuma una decisione di contenuto negativo, declinando la competenza e chiudendo la causa dinanzi a sé (Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 21 luglio 2011, n. 16005, in Giust. civ. Mass. 2011, 7-8, 1100);
  • l'ipotesi in cui il giudice statuisca sulla competenza conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.

Sulla base di tali argomentazioni si comprende il motivo per il quale la Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, abbia rigettato l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità formulata da parte resistente sul presupposto dell'intervenuto giudicato interno.

Difatti, la decisione sulla competenza resa dal tribunale di Roma con l'ordinanza del 2.10.2015, non essendo preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni, era priva del carattere di decisorietà, onde la stessa non era impugnabile e, quindi, alcun giudicato poteva formarsi sulla questione.

Il medesimo percorso argomentativo, tuttavia, ha condotto ugualmente la Suprema Corte a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, avuto riguardo sempre al carattere non decisorio dell'ordinanza del 31.05.2017, con la quale la Corte d'appello di Roma negava nuovamente la sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure e rigettava l'eccezione di incompetenza per litispendenza proposta dall'appellante.

Giova sul punto rilevare che in passato una parte minoritaria della giurisprudenza aveva sostenuto l'ammissibilità del regolamento di competenza relativamente ai procedimenti cautelari (Cfr. Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2008, n. 17299, in Giust. civ. Mass. 2008, 6, 1023, Cass. civ., sez. II, 12 giugno 1997, n. 5264 in Giur. it. 1998, 12).

L'ordinanza in commento condivide e fa proprio l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18189, in Giust. civ. Mass. 2013, rv. 627257) secondo il quale in materia di procedimenti cautelari, la proposizione del regolamento di competenza è inammissibile, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, per due ragioni:

  1. il provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare è caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata;
  2. l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, andandosi ad inserire in un procedimento cautelare.
Osservazioni

Il regolamento necessario di competenza non rappresenta un rimedio ammissibile nella fattispecie analizzata dall'ordinanza in commento, atteso che nessuna delle decisioni sulla competenza richiamate aveva il carattere della decisività.

In particolare, l'ordinanza resa dal tribunale di Roma il 2.10.2015 era priva del carattere di decisorietà, in quanto rigettava l'eccezione di litispendenza senza aver fatto precisare alle parti le conclusioni; carattere della decisorietà mancante anche nel caso dell'ordinanza del 31.05.2017 della Corte di appello di Roma, resa in seguito all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure, onde non poteva che conseguirne l'inammissibilità del ricorso.

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