Il ruolo del collegio sindacale delle banche in presenza di internal audit

La Redazione
02 Luglio 2018

In tema di organi di controllo delle banche, la funzione di controllo interno, demandata ad unità operative quali l'internal audit e la compliance, rappresenta un ausilio del quale il collegio sindacale può avvalersi per l'adempimento dei propri doveri, ma non esonera quest'ultimo né dall'obbligo di controllare autonomamente l'attendibilità e la rispondenza dei dati provenienti dai flussi informativi, né dall'obbligo di vagliare la veridicità stessa e la completezza dei dati.

In tema di organi di controllo delle banche, la funzione di controllo interno, demandata ad unità operative quali l'internal audit e la compliance, rappresenta un ausilio del quale il collegio sindacale può avvalersi per l'adempimento dei propri doveri, ma non esonera quest'ultimo né dall'obbligo di controllare autonomamente l'attendibilità e la rispondenza dei dati provenienti dai flussi informativi, né dall'obbligo di vagliare la veridicità stessa e la completezza dei dati.

Il ruolo del collegio sindacale impone anche un controllo sulle procedure adottate dall'istituto di credito nella prestazione dei servizi. Nell'adempiere a tale dovere di controllo, il collegio sindacale può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda, fra le quali l'Internal Audit e la Compliance, in una prospettiva di costante collaborazione tra l'organo sindacale e dette strutture, sì da consentire al primo di agire in modo puntuale in un contesto operativo in cui vengono perseguiti anche interessi generali, e per questo soggetto a un sistema di vigilanza pubblica.

Il collegio sindacale è tenuto sempre ad una sorveglianza di tipo sostanziale sugli atti di gestione, sui processi e sulle procedure, che passa anche attraverso la valutazione dell'efficienza e dell'idoneità del sistema dei controlli interni a identificare e monitorare eventuali disfunzioni, anomalie, o carenze nell'operatività della Banca.

Al collegio sindacale, infatti, è demandato non solo un controllo successivo, che si esplica nel potere di impugnare le delibere consiliari e assembleari invalide, di agire in giudizio per far valere la responsabilità del management, nonché di ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c., ma sono attribuiti anche, in virtù di quanto dispone l'art. 2403 bis c.c., poteri ispettivi e informativi, stante la facoltà dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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