La (non) applicabilità al PTT degli orari per le notifiche in proprio. La notifica nell'ultimo giorno
02 Luglio 2018
Premessa
Le vicende sottoposte all'esame della Corte, come anticipato, hanno tutte riguardato la notifica, a mezzo p.e.c., del ricorso per Cassazione, quindi secondo il rito civile.
Il principio stabilito dalla Corte è che, in virtù dell'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, gli orari previsti dall'art. 147 del codice di procedura civile, per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, valgono anche in caso di notifica con le modalità telematiche (va ricordato che la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 16 ottobre 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16septies per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., “nella parte in cui prevede che “la disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”).
In particolare, come ribadito nell'ordinanza 21 marzo 2018 n. 7079 (proprio della sezione tributaria), ultima in ordine di tempo, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, la stessa si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. Pertanto, come concluso dalla Corte, è inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione. Il principio stabilito dalla Cassazione costituisce la diretta applicazione delle disposizioni in materia di notificazioni telematiche, che mantengono gli stessi vincoli di orario previsti per il rito civile. La problematica in ambito tributario
V'è da chiedersi, dunque, se il principio di diritto stabilito dalla Cassazione possa estendersi anche al processo tributario telematico, ove la notifica telematica, nei gradi di merito, è stata introdotta dallo scorso anno e costituisce, al momento, un'alternativa a quella cartacea “tradizionale”.
Il dubbio ha ragione di esistere in quanto la vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione attiene a una notifica effettuata in proprio dall'avvocato difensore nel giudizio di legittimità e, per questo, con la stessa modalità che viene, generalmente, utilizzata anche nel rito tributario, ove il difensore notifica – appunto, in proprio il ricorso (o l'appello), a meno che non intenda avvalersi dell'ufficiale giudiziario.
Più in dettaglio, la notifica sottoposta al vaglio della Cassazione era stata effettuata dall'avvocato difensore mediante il servizio p.e.c., come si legge nella premessa dell'ordinanza 7079 del 21 marzo, che richiama, a sua volta, i precedenti 31207, 31208 e 31209 del 2017, ove si fa espresso riferimento alla Legge 21 gennaio 1994 n. 53. Tale norma, com'è noto, concede agli avvocati, preventivamente autorizzati dai propri ordini di appartenenza, di notificare in proprio; nel caso di notifica telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, l'avvocato difensore è dispensato dall'obbligo della preventiva autorizzazione del proprio ordine. La domanda, dunque se il principio stabilito dalla Corte possa valere anche nel giudizio tributario di merito, ove si applica la nuova modalità telematica, presuppone la risposta in merito alla natura della notifica ex lege 53/1994, ovverosia se essa abbia una matrice comune con quella prevista nel rito tributario. La natura della notifica
L'avvocato difensore che effettua la notifica in proprio ai sensi della legge n. 53/1994, oggetto delle sentenze della Cassazione, deve rispettare le medesime modalità che segue l'ufficiale giudiziario, per il cui tramite si effettuano le notifiche in ambito civile. Invero, la regola generale contenuta nell'articolo 137 del codice di procedura civile, in base alla quale le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, non viene derogata dalla disposizione contenuta nella legge n. 53, che si limita ad attribuire una mera facoltà di notifica in proprio, ma pur sempre nel rispetto delle regole generali previste per l'ufficiale giudiziario.
Lo dimostra, peraltro, il richiamo, contenuto nell'articolo 1, alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, che, infatti, disciplina le modalità di notifica degli atti a mezzo posta, proprio per il tramite dell'ufficiale giudiziario. Per questo, l'avvocato che intenda avvalersi della modalità di notifica diretta, per il tramite del servizio postale, dovrà rispettare tutte le regole (buste speciali, indicazione del numero cronologico, compilazione della relata ecc.) che sono imposte all'ufficiale giudiziario. Si tratta, dunque, della stessa fattispecie generale contenuta nel codice di procedura civile, con l'unica differenza per cui, ad effettuare la notifica, non provvede l'ufficiale giudiziario ma l'avvocato difensore in proprio, che, però, dovrà – come detto - sempre attenersi alle stesse regole generali. Il discorso non cambia in caso di utilizzo della modalità telematica: in questa ipotesi, infatti, l'unica differenza è rappresentata dal venir meno dell'obbligo della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ordine di appartenenza, ma resta ferma la natura meramente “sostitutiva” della notifica diretta rispetto a quella effettuata dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile in materia di notificazione a mezzo posta elettronica. Le sentenze della Cassazione
Ebbene, è stato proprio questo il perimetro nel quale si è mossa la Corte, la quale, in applicazione dell'articolo 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, un ricorso per cassazione notificato in proprio. La norma prevede che la disposizione contenuta nell'articolo 147 del c.p.c., in base alla quale le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Pertanto, recita la norma, quando la notifica è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo; per questa ragione, poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre le 21 dell'ultimo giorno utile, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità, per decorso del termine.
Anche nel rito tributario è previsto che il difensore possa notificare personalmente il ricorso (o l'appello): sotto questo profilo, dunque, i due riti sono allineati, consentendo entrambi, al difensore mandatario, di notificare in proprio. Tuttavia, a differenza del processo civile, in quello tributario la notifica effettuata in proprio non possiede la natura meramente “sostitutiva” di quella tramite ufficiale giudiziario, propria del rito civile, ma è autonoma rispetto a essa, costituendo un genus a sé stante.
Infatti, a mente dell'articolo 16 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, le notificazioni “tradizionali” possono ancora essere effettuate, com'è noto:
In caso, poi, di opzione per il canale telematico, la notifica a mezzo raccomandata a/r viene sostituita dall'uso della p.e.c., come previsto dagli articoli 16-bis del D.lgs. n. 546/1992 e 5 del D.M. 23 dicembre 2013n. 163 (regolamento sul p.t.t.), mentre rimane salva la possibilità di notificare, sempre con modalità telematica, a mezzo ufficiale giudiziario, attraverso l'indirizzo p.e.c. dell'U.n.e.p.
Alle prime tre modalità, dunque, se ne aggiungono altre due:
Appare evidente, dunque, che, a differenza del processo civile, in quello tributario la notifica effettuata in proprio, da parte del difensore, rappresenta un genus a sé stante rispetto a quella a mezzo ufficiale giudiziario, sia che si adotti il canale “tradizionale”, sia che si opti per quello telematico. Peraltro, il fatto che essa non rappresenti una mera “sostituzione” di quest'ultima, ma sia autonoma rispetto a essa, è confermato dall'esistenza, proprio nel D.M. n. 163/2013 sul rito telematico, della previsione ad hoc, contenuta nel terzo comma dell'articolo 5, che – come detto - consente di avvalersi della notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario (U.n.e.p.). La differenza rispetto al rito civile è, dunque, evidente e da questo possono trarsi le conclusioni del caso.
6. … e l'inapplicabilità degli orari previsti dal codice di procedura civile: la specialità delle norme
Non possedendo la natura “sostitutiva” della notifica tramite ufficiale giudiziario, quella diretta prevista dal rito tributario telematico non è soggetta agli stessi orari previsti dall'articolo 147 del codice di procedura civile. È la conseguenza, ripetesi, della lettera delle norme tributarie (articoli 16 e 16 bis d.lgs.546/1992, 5 del D.M. n. 163/2013), che prevalgono, in quanto speciali, su quelle del codice di procedura civile. La corretta lettura delle disposizioni suddette, dunque, consente di escludere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte, con riferimento al rito civile (di Cassazione), possano ritenersi valide anche in quello tributario (di merito), per cui la notifica di un ricorso (o di un appello), effettuata direttamente dal difensore oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile, potrà ritenersi tempestiva purchè avvenuta entro le ore 24.
Naturalmente, ove il difensore tributario intenda avvalersi della notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del d.m. 163/13, sarà, invece, soggetto agli stessi orari previsti per quella (dall'articolo 147 del codice di procedura civile), con la conseguenza che, ove l'affidamento sia avvenuto oltre le ore 21, la notifica si intenderà perfezionata il giorno successivo. Solo in questo caso, dunque, i principi stabiliti dalla Corte troveranno diretta applicazione anche nel rito tributario telematico, restandone, invece, esclusa l'ipotesi della notifica diretta a mezzo p.e.c. Qualora, poi, l'esito del giudizio di incostituzionalità sollevato dalla Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 16 ottobre 2017, dovesse avere esito positivo, la stessa disposizione contenuta nell'articolo 147 del codice di procedura civile verrebbe espunta dall'ordinamento, per cui le notificazioni telematiche non sarebbero soggette agli orari previsti per l'ufficiale giudiziario, nemmeno nel rito civile. |