Retribuzione: divieto di pagamento in contanti dal 1° luglio 2018
02 Luglio 2018
Dal 1° luglio 2018 il datore di lavoro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, non può più corrispondere la retribuzione in denaro contante direttamente al lavoratore (art. 1, comma 910-914, l. 27 dicembre 2017, n. 205).
Modalità di pagamento. Il datore deve corrispondere la retribuzione (compresi gli anticipi) attraverso una banca o un ufficio postale tramite le seguenti modalità: - bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico; - contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, con età non inferiore a 16 anni). La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
Sanzioni. Il pagamento della retribuzione in denaro contante direttamente al lavoratore costituisce violazione di un obbligo di legge: in tal caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 fino a € 5.000.
Esclusioni.Sono esclusi da tale regime: - i rapporti di lavoro domestico (l. 1 aprile 1958, n. 339); - le prestazioni lavorative che ricadono nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |