Trust "opaco": soggetto solo alla tassazione IRES del 24%?
03 Luglio 2018
Un trust "opaco" non esercente attività commerciale possiede alcuni immobili condotti in affitto e percepisce canoni di locazione. L'abbonato vorrebbe conoscere se la tassazione IRES del 24% sia l'unica ad essere pagata dal trust stesso oppure, in sede di distribuzione di tali frutti ai beneficiari, si vadano a pagare altre imposte.
L'art. 1, commi da 74 a 76, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina fiscale applicabile ai Trust in materia di imposizione sul reddito. Le disposizioni introdotte, analizzate dalla Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, vertono principalmente sui seguenti punti:
Le disposizioni dell'art. 73 del TUIR delineano un diverso tipo di imposizione in ragione dell'eventuale individuazione dei beneficiari nell'atto istitutivo del Trust. In particolare, la norma prevede che, qualora non sia individuato alcun beneficiario, i redditi derivanti dai beni conferiti nel Trust siano assoggettati a tassazione in capo al Trust quale soggetto passivo Ires.
Il reddito imponibile sarà determinato quale
La Relazione governativa, in proposito, osserva che la successiva distribuzione ai beneficiari, dei proventi conseguiti dal Trust e assoggettati ad Ires dal Trustee, non è assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito, in quanto la stessa è stata già scontata in capo al Trust. Solo nel caso in cui i beneficiari siano individuati, il reddito conseguito dal Trust è imputato direttamente a ciascuno di essi in proporzione alla quota individuata nell'atto istitutivo, ovvero in parti uguali tra loro qualora non sia prevista una ripartizione determinata. La Relazione governativa osserva che l'imputazione del reddito in capo ai beneficiari deve essere perfezionata seguendo un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 5 del Tuir per i redditi prodotti in forma associata. In tal caso, i redditi saranno qualificati in capo ai beneficiari percipienti quali redditi di capitale in base alla nuova lett. g-sexies) inserita all'art. 44, comma 1 del Tuir, ed andranno computati nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, ma beneficiando del credito d'imposta per eventuali imposte assolte all'estero in via definitiva, in misura proporzionale alla quota individuata nell'atto istitutivo, ovvero, in mancanza, in parti uguali.
Esistono quindi due principali tipologie di trust:
I beneficiari persone fisiche di un trust trasparente dovranno quindi assoggettare a tassazione Irpef il reddito loro attribuito (anche se non effettivamente percepito), Tuir, con conseguente tassazione progressiva variabile in funzione anche della presenza di eventuali altri redditi in capo ai beneficiari.
Al contrario, in presenza di un trust opaco, è lo stesso trust che assoggetta ad Ires con l'aliquota del 24% il reddito prodotto, evidenziando che tale tassazione è definitiva ed assorbente anche per le future assegnazioni ai beneficiari. |