Caduta in parco giochi: il criterio applicabile per la liquidazione del danno è quello delle Tabelle milanesi

Redazione Scientifica
03 Luglio 2018

In caso di sinistro occorso all'interno di un parco giochi, il criterio utilizzabile per la liquidazione del danno biologico causato da cose in custodia è quello predisposto nelle tabelle del tribunale di Milano.

In caso di sinistro occorso all'interno di un parco giochi, il criterio utilizzabile per la liquidazione del danno biologico causato da cose in custodia è quello predisposto nelle tabelle del tribunale di Milano, che prevedono l'attribuzione di un valore punto rapportato alla percentuale di invalidità e all'età del danneggiato, non potendo ritenersi applicabili – in caso di caduta avvenuta su una struttura gonfiabile – i più riduttivi criteri risarcitori di cui al d.lgs. n. 209/2005, previsti per i soli danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motori o natanti.

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