Omessa statuizione sulle spese: le Sezioni Unite ammettono il ricorso alla correzione di errore materiale
03 Luglio 2018
Il caso. Il Primo Presidente ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione ritenuta di particolare importanza: «se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.».
Contrasto. I Giudici osservano che effettivamente nella giurisprudenza di legittimità si è determinato un contrasto fra sentenze che, con argomentazioni contrapposte, affermano la necessità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in ipotesi di omessa o incompleta liquidazione delle spese processuali in dispositivo, e sentenze che ammettono il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 e ss. c.p.c..
Ai fini della composizione di tale contrasto, è stata esaminata l'evoluzione della nozione di errore materiale tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria che ha rivisto i confini della figura dell'errore materiale ed i criteri che lo distinguono dall'errore di giudizio.
Principio di diritto. A conclusione di tale disamina, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione». |