Contratto atipico e applicabilità della disciplina a tutela dei lavoratori dell'appaltatore
03 Luglio 2018
La Suprema Corte ha più volte precisato che “ai contratti non contemplati dal legislatore (atipici o innominati) possono applicarsi oltre alle norme generali in materia di contratti (art. 1323 c.c.) anche le norme regolatrici dei contratti nominati quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme”. (Nel caso di specie deve ritenersi che la prevalente funzione pratico-economica del negozio sia quella della fornitura di un servizio a favore dell'affidante, con organizzazione dei mezzi da parte dell'operatore ed assunzione del relativo rischio economico. Se, dunque, la causa prevalente del contratto atipico di partnership in essere è assimilabile a quella del contratto tipico di appalto, ad esso dovranno applicarsi non solo le norme generali in materia di contratti, ma anche la disciplina legale del contratto di appalto, e quindi anche la normativa a tutela dei lavoratori dell'appaltatore ed in particolare l'art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). |