Oneri relativi al certificato prevenzione incendi e riparto delle spese
03 Luglio 2018
In caso di esecuzione di lavori per adeguamento di garage condominiale diviso in box per ottenimento del Certificato prevenzione incendi, tenuto conto della presenza anche di locali deposito (nella specie depositi collegati a locali commerciali), e quindi non destinati al ricovero di autovetture, in quale misura contribuiscono i proprietari di detti depositi alla spesa complessiva per i lavori?
Il Certificato di Prevenzione Incendi costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione, rilasciato dal competente Comando provinciale dei VV.FF., previo esame della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali per le attività individuate nelle specifiche categorie e l'Amministrazione Comunale è investita del potere di sorveglianza sulla regolarità delle attività commerciali svolte sul territorio comunale debitamente autorizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, tra cui quelle in materia di prevenzione incendi (Del. C.C. n. 681 dell'11 febbraio 1972). In particolare, ai sensi dell'art. 2 della predetta delibera ai fini del rilascio di licenza comunale per lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, di deposito merci, di esposizioni e simili è prevista la necessità del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei VV.FF.” (così T.A.R. Lazio, sez. II 08 settembre 2017, n. 9636). in termini generali si può affermare che l'art. 13, primo comma, del d.lgs n. 139/06 definisca in concetto di "prevenzione incendi" come «la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze». Il condominio ha quindi l'onere al fine di adempiere ai propri obblighi di costituire impianti antiincendio di protezione attiva (volti a estinguere le fiamme) e passiva (volti a limitare la propagazione del fuoco). Si domanda, nel quesito che viene posto, a chi spettino i costi di tali interventi e con che criteri questi debbano essere ripartiti. A fornire un orientamento preciso sovviene la sentenza Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2015 n. 493. In tale decisione si specifica che occorre innanzitutto distinguere tra spese di prevenzione attiva (che sono necessitate solo dai proprietari dei garage) e passiva (necessitate da tutto lo stabile). Alla luce di tale suddivisione si può applicare le disposizioni dell'art. 1123 c.c. che affermano che «Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. II. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. III. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Nel caso in questione quindi, a meno di diversi accordi tra i proprietari, i condomini con autorimesse soggette al rispetto delle misure antincendio di prevenzione attiva dovranno ripartire esclusivamente tra loro il costo dei suddetti interventi (ivi compreso il costo dei consulenti) sulla base dei millesimi, mentre l'intero stabile dovrà corrispondere, sempre sulla base dei millesimi posseduti, le spese per gli interventi di prevenzione passiva. |