Compensazione: ammessa se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento
04 Luglio 2018
In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, è tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e fino alla loro concorrenza. La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (nella specie, la Commissione ha ritenuto legittima la compensazione opposta dall'Ufficio, di un credito erariale, sorto prima della dichiarazione di fallimento, con il controcredito relativo alle ritenute di acconto versate dalla società contribuente insorto della dichiarazione di fallimento). |