Interventi sulle parti comuni: quando il condomino può ottenere il rimborso?

Redazione scientifica
04 Luglio 2018

Il condomino che abbia sostenuto spese per l'esecuzione di lavori sulle parti comuni dell'edificio, non ha diritto al rimborso delle stesse in assenza del requisito dell'urgenza, neanche mediante l'azione di arricchimento senza causa

Alcuni condomini subivano danni dovuti ad infiltrazioni negli appartamenti di loro proprietà situati all'ultimo piano; data la gravità della situazione, gli altri proprietari decidevano di dare esecuzione agli improcrastinabili interventi manutentivi anticipando i costi con riserva di ripetizione. In particolare, uno dei condomini aveva anticipato le spese dovute da altro condomino, sicché citava quest'ultimo in giudizio per la restituzione delle spese anticipate.

Il Tribunale respingeva la domanda attorea, in quanto il CTU non aveva riconosciuto l'urgenza dei lavori per la conservazione e godimento delle parti comuni, atteso che detti lavori avrebbero dovuto essere autorizzati dall'amministratore e dall'assemblea. Il soccombente adiva la Corte d'Appello, la quale modificava in parte la decisione di primo grado, condannando i condomini, che non avevano partecipato alle spese per i lavori, alla restituzione delle somme anticipate a titolo di arricchimento senza causa. Pertanto, quest'ultimi ricorrevano per cassazione deducendo la violazione degli artt. 1134, 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la non ripetibilità delle spese in difetto della prova d'urgenza, li aveva erroneamente condannati al rimborso delle spese.

Il carattere di sussidiarietà dell'ingiusto arricchimento. La S.C. ritiene il motivo fondato, poiché l'azione di arricchimento senza causa postula che l'attore non abbia a disposizione altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subìto, cosa non avvenuta nel caso di specie; difatti, una volta rigettata la domanda di rimborso ex art. 1134 c.c., non può evincersi l'esperibilità da parte del condomino dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Pertanto, nel caso in cui il condomino debba affrontare una spesa non urgente, ma comunque necessaria, ha facoltà di agire, perché sia sostenuta, o mediante ricorso all'assemblea o con ricorso all'autorità giudiziaria con conseguente inesperibilità dell'azione ex art. 2042 c.c. per difetto del carattere di sussidiarietà.

Per questi motivi, la sentenza impugnata viene annullata, in quanto, appunto, l'azione di arricchimento senza causa non poteva essere proposta.

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