Apprendistato: non può avere ad oggetto solo attività elementari o routinarie senza apporto didattico e formativo
04 Luglio 2018
IL caso. La Corte di cassazione affronta il tema della natura del contratto di apprendistato e rigetta il ricorso con il quale le Poste italiane avevano impugnato la decisione con la quale la Corte di appello di L'Aquila aveva dichiarato la nullità del contratto di apprendistato stipulato con T. nonché l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di apprendistato non può avere ad oggetto solo attività elemntari o routinarie. Secondo la Cassazione nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. nn. 14754 del 2014, 11265 del 2013 e 6787 del 2002).
Conversione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. La Corte di cassazione conferma inoltre la decisione della Corte di merito che non aveva ritenuto si applicasse la conversione del contratto di apprendistato a termine, in ipotesi di inadempimento dell'obbligo formativo, ma, invece, che la mancata formazione ed il conseguente difetto di tirocinio, venendo meno la causa dell'apprendistato, riconducessero lo schema negoziale sin dall'origine in quello del contratto a tempo. |