Società estinta: i soci rispondono per i crediti erariali anche senza esecutività dell’accertamento
04 Luglio 2018
I soci di società estinta rispondono per i crediti erariali oggetto di accertamento sopravvenuto alla data di cancellazione della società: la loro responsabilità opera anche in mancanza di definitività del debito tributario. Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 17243 del 2 luglio scorso. Il caso. L'Agenzia delle Entrate notificava ai soci di una s.r.l. estinta avvisi di accertamento per maggiori imposte a carico della società; la C.t.r. annullava gli avvisi di accertamento, su impulso dei soci, rilevando che l'azione non poteva essere esperita nei confronti dei soci, in quanto non sussisteva un titolo certo e definitivo precostituito dall'Amministrazione, anteriore rispetto alla chiusura della liquidazione della società. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. L'estinzione della società e il subentro dei soci nei debiti sociali. La S.C. richiama, in primo luogo, il principio, pacifico, secondo cui l'estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio per cui dei debiti insoddisfatti rispondono i soci (Cass., S.U., n. 6070/2013). In applicazione di tale principio, si è affermato che i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo nei limiti in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (così: Cass., n. 23916/2016). Ma tale orientamento non appare conforme al dettato delle Sezioni Unite, che hanno individuato sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto (così, ex multis, Cass., n. 15474/2017; Cass., n. 15035/2017, in questo portale, con nota di Fico). I soci rispondono anche per i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti. In applicazione di tale principio, la S.C. afferma, pertanto, che non può escludersi, come erroneamente ha fatto la sentenza impugnata, il soddisfacimento dei crediti erariali nell'ipotesi in cui non siano esecutivi al momento della cancellazione della società. Non esulano dalla disciplina di cui all'art. 2495 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data di cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste sempre la responsabilità piena dei soci. Tale responsabilità opera, dunque, a prescindere dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione. |