Diritti degli obbligazionisti in caso fallimento della società emittente

Alberto Molgora
05 Luglio 2018

Quali diritti competono ai detentori di titoli obbligazionari in ipotesi di fallimento della società emittente? Chi risulta legittimato a presentare la domanda di ammissione al passivo e secondo quali importi?

Quali diritti competono ai detentori di titoli obbligazionari in ipotesi di fallimento della società emittente? Chi risulta legittimato a presentare la domanda di ammissione al passivo e secondo quali importi?

Normativa di riferimento e domanda di ammissione – L'art. 58 l. fall. prevede che i crediti derivanti da obbligazioni ed altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti eventuali rimborsi già effettuati.

Qualora il regolamento di emissione del titolo obbligazionario preveda un premio da estrarre a sorte, il relativo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

Con riferimento ai soggetti legittimati presentare la domanda di ammissione al passivo della società emittente, l'art. 93, comma 9, l. fall., stabilisce che il ricorso, oltre che dal singolo obbligazionista, può essere presentato, ai sensi dell'art. 2418, comma 2, c.c., dal rappresentante comune degli obbligazionisti, anche per singoli gruppi di creditori; il tutto, peraltro, senza che debba in tale caso ritenersi necessaria alcuna preventiva delibera da parte dell'assemblea degli obbligazionisti.

Fra la documentazione da porre a corredo della domanda di ammissione, rileva, ad evidenza, la produzione del titolo obbligazionario, ovvero, allorché al cospetto di titoli dematerializzati, di idonea certificazione attestante la piena titolarità degli strumenti finanziari de quibus agitur in capo al soggetto istante che dovrà essere rilasciata dall'intermediario deputato alla gestione accentrata ex D. Lgs. n. 213/98.

Il quantum legittimamente rivendicabile – i diritti di credito spettanti agli obbligazionisti in ipotesi di fallimento della società emittente soggiacciono alle ordinarie regole del concorso, fra le quali assumono qui particolare rilevanza quelle statuite dall'art. 55 l. fall., secondo cui 1) i debiti pecuniari, ivi compresi anche quelli relativi ai prestiti obbligazionari, si considerano scaduti alla data del fallimento e 2) la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi relativi a crediti non assistiti da privilegio, quali debbono considerarsi quelli di specie.

In tale contesto s'inquadrano le sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 58 l. fall., secondo cui, in ipotesi di fallimento della società emittente, l'obbligazionista, in primis, ha diritto a vedersi riconosciuta l'ammissione al passivo del valore nominale del proprio titolo; valore nominale che, peraltro, potrebbe anche non coincidere con quello di relativa emissione.

Qualora in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, l'obbligazionista abbia beneficiato di pagamenti correlati al proprio titolo, occorre verificare – con l'ausilio del regolamento disciplinante l'emissione del titolo ovvero, in mancanza, in ragione delle previsioni di cui all'art. 1194 c.c. – se simili introiti attengano unicamente ad interessi, ovvero ricomprendano anche quota parte del capitale investito; tale eventuale quota parte del rimborso percepito – giusto il disposto del menzionato art. 58 l. fall. – deve essere scomputata dal petitum.

Eventuali interessi maturati sino alla sentenza dichiarativa, laddove previamente non incassati mediante pagamento cedolare, non possono essere fatti oggetto di domanda di ammissione.

Peraltro, il regolamento del titolo obbligazionario potrebbe prevedere – quale ulteriore meccanismo remunerativo a beneficio dei soggetti finanziatori – la corresponsione di un premio da estrarre a sorte, di regolacoincidente con la restituzione di un maggior importo rispetto a quello corrispondente con il valore nominale del titolo; si tratterebbe, in altri termini, di un vantaggio ulteriore ed aleatorio rispetto a quello, spettante a tutti gli obbligazionisti, relativo al rimborso del capitale investito insieme con i correlati interessi.

In tali circostanze, l'art. 58 in commento, onde salvaguardare la par condicio creditorum – come tale incompatibile con l'attribuzione di un premio unicamente ad alcuni soltanto dei creditori concorrenti a discapito di altri – prevede che, ai fini dell'ammissione al passivo, il valore del premio vada debitamente attualizzatoe successivamente ripartito tra tutti i titoli obbligazionari che hanno diritto al sorteggio.

Tale ultima regola non trova tuttavia applicazione con riferimento ai titoli obbligazionari convertibili in azioni ex art. 2420-bis c.c., il cui rapporto giuridico sottostante esula dalla menzionata ratio propria della seconda parte del sopra cennato art. 58 l. fall.

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