L'incidenza sul termine di prescrizione della negoziazione assistita
05 Luglio 2018
Invito alla negoziazione assistita ed effetto interruttivo conseguente
L'art. 8 del d.l. 132/2014 disciplina gli effetti su prescrizione e decadenza di due adempimenti della negoziazione assistita, analogamente a quanto fa l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 con riguardo all'istanza di mediazione. La norma ricollega innanzitutto l'effetto interruttivo alla comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, adempimento che di norma costituisce il primo momento della procedura di negoziazione (a ben vedere nessuna norma richiede espressamente l'invio dell'invito ma la possibilità di ricorrervi si desume dall'art. 4, che individua la maggior parte dei requisiti formali di tale atto, senza distinguere tra le diverse ipotesi di negoziazione assistita). L'effetto interruttivo potrà però prodursi solo a seguito della ricezione dell'atto da parte della controparte presso il suo domicilio (anche quello eletto per le comunicazioni relative al giudizio nel corso del quale si svolge la negoziazione) o residenza o, se si tratta di una persona giuridica, presso la sua sede legale e può essere colà inviato con qualsiasi modalità che ne assicuri la ricezione, e quindi anche tramite posta elettronica certificata (così, sia pure implicitamente: Trib. Verona 17 novembre 2015, rispetto ad un caso in cui l'accettazione dell'invito era stata trasmessa con quella modalità), e in questo caso dovrà essere inviato agli indirizzi indicati dall'art. 16-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Sul punto occorre rammentare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto unilaterale che sia spedito all'indirizzo del destinatario è assistito da presunzione di consegna quando l'indirizzo del destinatario sia corretto (Cass. civ., 25 settembre 2014, n. 20167). Il medesimo principio può estendersi alla ipotesi in cui l'invito sia spedito via PEC ad un indirizzo risultante dai pubblici registri. Con riguardo alle amministrazioni pubbliche l'invito va recapitato presso la loro sede e non presso l'avvocatura distrettuale competente, analogamente a quanto vale per l'istanza di mediazione, trattandosi di atto non processuale, come precisato anche dalla la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 9/2012 (Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civile e commerciali. Ancora, va precisato che l'effetto interruttivo prodotto dalla ricezione dell'invito ha lo stesso ambito soggettivo che è stato definito per qualsiasi altro atto avente una simile valenza. Sul punto giova ricordare che, in tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore (una delle materie soggette a negoziazione assistita obbligatoria), la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 c.c., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi (Così ex plurimis: Cass. civ, sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636). Deve ipotizzarsi che tale effetto si protragga fino al decorso del termine di un mese dalla ricezione dell'invito, se questo venga rifiutato o non accettato e che, oltre all'effetto interruttivo, vi sia anche quello sospensivo di cui al comma 2 dell'art. 2945 c.c.. Stando al dato normativo letterale dell'art. 4 d.l. n. 132/2014, l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita deve contenere solo l'indicazione dell'oggetto della domanda. Risulta qui evidente la differenza rispetto alla disciplina sulla mediazione finalizzata alla conciliazione, che prevede che l'istanza che dà avvio al procedimento di mediazione indichi non solo l'oggetto ma anche le parti e le ragioni della pretesa (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010). Con riguardo a quest'ultimo requisito è però opportuno rammentare, come secondo un diffusa opinione dottrinale (Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it, par. 1; Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, in www.judicium, par. 2), il modello dell'istanza di mediazione non deve corrispondere al modello della domanda giudiziale Contra Impagnatiello, La domanda di mediazione: forma, contenuto, effetti, in www.judicium.it, 4). Se ciò è indubbio, merita piena condivisione anche il rilievo di chi (Fabiani, Profili critici del rapporto tra mediazione e processo, in www.judicium.it, par. 3) ha aggiunto che l'istanza di mediazione deve rappresentare gli estremi della lite con sufficiente chiarezza da mettere in condizioni il mediatore di svolgere il suo compito e da consentire l'applicazione delle conseguenze processuali che ad essa riconnette la legge (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010). Anche parte della giurisprudenza di merito è del medesimo avviso della dottrina da ultimo citata (Trib. Mantova, 25 giugno 2012 e Trib Verona, 7 luglio 2016). Tale orientamento peraltro è conforme con quella che la Cassazione aveva espresso con riguardo al contenuto della domanda da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura per promuovere il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie agrarie (si veda Cass. civ., 13 giugno 1992, n. 7243, che ha affermato che tale domanda «oltre all'indicazione della pretesa o petitum, deve contenere la specificazione sia pure schematica o sintetica e per relationem delle ragioni di essa (causa petendi)» Orbene, le medesime considerazioni valgono rispetto all'invito a concludere la negoziazione assistita, a fortiori quando essa costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie fondate su un determinato titolo (controversie relative a sinistri stradali e a contratti di trasporto). In tal caso infatti l'esplicitazione delle ragioni della pretesa consente di stabilire, nel successivo giudizio, se la negoziazione assistita espletata soddisfi, rispetto al titolo dedotto in giudizio, la condizione di procedibilità della domanda prevista ex lege. É difficile comprendere poi come un invito privo della predetta indicazione possa, innanzitutto, consentire l'avvio di una concreta trattativa tra le parti e poi produrre realmente l'effetto interruttivo del decorso della prescrizione o quello della decadenza (previsti dall'art. 8, primo periodo, del d.l. n. 132/2014), poiché non consente di individuare il rapporto sostanziale al quale ricondurre tali effetti. Sul punto è opportuno poi rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale: «In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento» (Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3371). A ulteriore conforto di quanto detto va evidenziato che nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010 viene precisato che la previsione del contenuto minimo della istanza di mediazione (indicazione delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa) era coerente con le sue ricadute su prescrizione e decadenza. Per rendere davvero proficuo il momento iniziale della procedura è allora opportuno che la parte invitante abbia cura di precisare nell'invito, se non proprio la causa petendi, almeno il contesto in cui si inserisce la sua pretesa, soprattutto nel caso in cui abbia una pluralità di rapporti con la controparte nonchè, per le stesse ragioni sopra esposte, anche i soggetti coinvolti nella controversia. Secondo parte della dottrina (Piselli, La negoziazione assistita da avvocato, Commento al decreto legge 132/2014 convertito dalla legge 162/2014, in www.ilcaso.it, 20), per comprendere quale sia requisito della specificità dell'invito da soddisfare occorre far riferimento alla nozione di “cosa oggetto della domanda” di cui all'art. 163 c.c., con la conseguenza che sarebbe sufficiente che da esso risulti una chiara indicazione della volontà di ottenere un certo risultato, senza che sia necessario un dettaglio eccessivo.
L'art. 8, individua come ulteriore momento della procedura di negoziazione assistita incidente sul decorso del termine di prescrizione quello della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita. Tale previsione si spiega con il fatto che l'invio dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita non deve precedere necessariamente la conclusione della convenzione di negoziazione assistita. Infatti è ben possibile che le parti, all'insorgere della controversia, si determinino a stipulare la convenzione in tempi rapidi e dopo contatti informali. É stato infatti osservato in dottrina (Triscari, Una via diretta “porta” all'accordo di negoziazione, in Guida al diritto, 2014, 39, 103) che nella dinamica dei rapporti tra le parti che, all'insorgere della controversia, abbiano già in corso rapporti negoziali, «la scelta di procedere alla stipula della convenzione di negoziazione, senza farla precedere da un invito alla stipula potrebbe costituire la più naturale via da seguire». Va peraltro osservato che in realtà la possibilità che le parti di un rapporto contrattuale, oramai deteriorato, si determinino a concludere, non già un accordo transattivo, ma un accordo per trattare appare quanto mai remota per non dire irrealistica. É invece più verosimile nelle controversie relative ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale. In ogni caso la previsione di cui all'art. 8 si riferisce a questa rara ipotesi. Qualora si giunga alla convenzione senza l'invio di un preventivo invito l'interruzione della prescrizione vale fino alla scadenza del termine pattuito nella convenzione Nel caso in cui all'invito segua la conclusione della convenzione di negoziazione assistita l'effetto interruttivo si protrarrà fino al decorso del termine stabilito nella convenzione per lo svolgimento della trattativa finalizzata all'accordo transattivo. Applicabilità del regime alla negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio
Gli interpreti si sono interrogati sul rapporto esistente tra la disciplina in tema di negoziazione assistita su diritti disponibili e quella di cui all'art. 6, stante la mancanza di un espresso richiamo alla prima da parte della seconda. É innanzitutto incontroverso che non sono applicabili alla procedura in esame le norme (art. 3 e art. 4, ultimo comma) che riguardano la negoziazione assistita obbligatoria, e quindi nemmeno quella (art. 3, comma 6) che esclude il diritto al compenso per l'avvocato della parte non abbiente. Nessun dubbio può invece porsi sulla applicabilità ad essa delle prescrizioni di cui all'art. 2, commi 2, lett. a), 3, 4, 5 e 7, sui requisiti di forma e di contenuto minimo della convenzione di negoziazione assistita, sull'obbligo informativo dell'avvocato (non anche il comma 6 poiché sul punto l'art. 6 prevede una disciplina speciale, come subito si vedrà) nonchè di quelle che fissano ulteriori obblighi per gli avvocati e le parti (artt. 9 - 11). Parimenti è a dirsi per l'art. 4, comma 1, nella parte in cui prevede la possibilità di concludere la convenzione di negoziazione assistita mediante invito rivolto da una parte all'altra e la sua successiva accettazione e, di conseguenza, anche per la disposizione (art. 8) che riconosce a quel momento efficacia interruttiva di prescrizione e decadenza.
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