La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell’indice dei documenti

Redazione scientifica
05 Luglio 2018

In mancanza di contestazioni sulla esibizione o sui documenti, l'omissione della sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, che non preclude l'utilizzazione dei documenti medesimi ai fini del giudizio.

Il caso. La Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al distacco dell'utenza telefonica, per non aver l'attore provato di avere saldato tempestivamente le fatture.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, lamentandosi che la Corte abbia erroneamente ritenuto che lui non aveva dato prova di aver prodotto in primo grado i documenti richiamati nell'atto di citazione.

La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo. Il Collegio ricorda sul punto che «L'irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli, salvo che la controparte legittimata a far valere l'irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto» (cfr. Cass. civ., n. 9077/2001).

Mera irregolarità. Ed ancora, «in mancanza di contestazioni sulla esibizione o sui documenti, l'omissione della sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, che non preclude l'utilizzazione dei documenti medesimi ai fini del giudizio» (cfr. Cass. civ., n. 11088/2004).

A parere dei Supremi Giudici, nel caso di specie, non è stata fatta corretta applicazione di tali principi, infatti: nell'atto di citazione vi era il riferimento a documenti, nel corso nel giudizio di primo grado, la controparte non ha mai contestato la mancata produzione dei documenti richiamati nell'atto di citazione ed, infine, tali documenti sono stati richiamati dall'attore anche nelle note conclusive, ma non sono stati rinvenuti nel fascicolo del giudice di primo grado.

I doveri del giudice. In tale situazione, infatti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo ed invitare l'attore ad allegare nuovamente i documenti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta che il giudice ne disponga la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione (v. Cass. civ., n. 10598/2001).

La Corte territoriale, concludono i Giudici, oltre a non aver dato rilevanza al contegno processuale della parte convenuta, non ha neppure esaminato i documenti prodotti nuovamente in sede di costituzione in appello.

Alla luce di tale ricostruzione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello perché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame della domanda attorea.

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