La convocazione del supercondominio (con meno di sessanta partecipanti) può essere effettuata dall'amministratore del singolo edificio?

Emanuele Bruno
05 Luglio 2018

All'amministratore di un singolo edificio facente parte di un supercondominio con meno di 60 partecipanti, è concesso per propria iniziativa, convocare l'assemblea di tutti i partecipanti allo stesso supercondominio per nominare il superamministratore lì dove non sia mai stato nominato prima d'ora ovvero si tratta di iniziativa propria ed esclusiva del singolo condomino?

All'amministratore di un singolo edificio facente parte di un supercondominio con meno di 60 partecipanti, è concesso per propria iniziativa, convocare l'assemblea di tutti i partecipanti allo stesso supercondominio per nominare il superamministratore lì dove non sia mai stato nominato prima d'ora ovvero si tratta di iniziativa propria ed esclusiva del singolo condomino?

La riforma del condominio ex l. n. 220/2012, ha delineato due figure di supercondominio: la prima con condomini in numero superiore a sessanta (art. 67 disp. att. c.c.) e la seconda con condomini inferiore a sessanta (art. 1117 bis c.c.).

Nel supercondominio composto da più di sessanta condomini, ciascun condominio dovrà nominare un proprio rappresentante che prenderà parte all'assemblea generale la quale, a sua volta, nominerà l'amministratore del supercondominio.

Ove sia assente il rappresentante del singolo condominio, ciascun condomino o un rappresentante di altro condominio (componente il supercondominio), potranno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria che assegnerà un termine affinché l'assemblea provveda in autonomia e, in mancanza, nominerà direttamente il rappresentante.

L'art. 67 disp. att. c.c. trova applicazione per gli atti di ordinaria amministrazione e per la nomina dell'amministratore, mentre si ritorna alla disciplina generale per i restanti atti di amministrazione.

Nel supercondominio con condomini in numero inferiore a sessanta, si applicano, ex art. 1117 bis c.c. le disposizioni dettate per il condominio ordinario (artt. 1117, e ss., c.c.), comprese quelle previste per convocazione assemblea e nomina amministratore.

Il comma 3 dell'art. 66 disp. att. c.c. statuisce: in mancanza dell'amministratore, l'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'assemblea del supercondominio con unità inferiori a sessanta, funzionerà secondo le regole del condominio ordinario, quindi, ciascun condomino parteciperà direttamente (con tutti i suoi partecipanti) e le deliberazioni verranno assunte a maggioranza, per teste e millesimi.

Ove l'assemblea vada deserta e non si provveda alla nomina del superamministratore, ex art. 1129, comma 1, c.c., uno o più condomini possono depositare ricorso all'Autorità Giudiziaria che provvederà alla nomina (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2305).

Le norme appena richiamate, in ipotesi di supercondominio con numero di partecipanti inferiori a sessanta, escludono che l'amministratore del singolo condominio possa autonomamente attivarsi per la nomina del superamministratore.

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