Fruizione del congedo parentale ed uso conforme ai bisogni del familiare assistito
05 Luglio 2018
Ai sensi dell'art. 42, comma 5-bis, 26 marzo 2001, n. 151: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”.
(Nel caso di specie, il giudice - dopo aver statuito che l'interruzione della convivenza con il familiare non comporta ex se la cessazione del diritto a fruire del congedo concesso in quanto sostanzialmente equiparabile a quella del ricovero che non deve intendersi limitato alle sole strutture ospedaliere, ma ben può comprendere strutture territoriali coordinate con il servizio pubblico maggiormente idonee, nel caso di condizioni di sofferenza psichica, ad avviare percorsi di recupero - pone l'interrogativo centrale del giudizio: se, fruendo del congedo, il lavoratore ne abbia fatto un uso conforme ai bisogni del familiare del quale aveva dichiarato la necessità di assistenza continua al momento della richiesta, rilevando come una fruizione difforme sia idonea a ledere gravemente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro). |