I limiti del sindacato delle Sezioni Unite nell'impugnazione contro le decisioni del CNF

Redazione scientifica
06 Luglio 2018

Il controllo di legittimità non può avere ad oggetto l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle impugnazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali effettuate dal CNF, salvo che tutto ciò si traduca in un palese sviamento di potere.

Il caso. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano sospese un avvocato, responsabile di una serie di addebiti disciplinari, dall'esercizio della professione forense. Su impugnazione dell'avvocato, il CNF confermava la responsabilità, riducendo la durata della irrogata sanzione.

Contro tale decisione l'avvocato ha proposto ricorso in Cassazione.

Impugnazione contro le decisioni del CNF. Le Sezioni Unite ricordano preliminarmente che la violazione del codice deontologico forense, in quanto raccoglie disposizioni non aventi valore e forza di legge, ma integrativo dei precetti normativi, rileva in sede giurisdizionale non in sé, ma solo quando si colleghi alle ragioni (incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge) per le quali l'art. 56, comma 3, r.d.l. n. 1578/1933, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 8038/2018 e Cass. civ., n. 15783/2013).

I limiti al controllo di legittimità. Ne consegue che, il controllo di legittimità non può avere ad oggetto l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle impugnazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali effettuate dal CNF, salvo che tutto ciò si traduca in un palese sviamento di potere.

Orbene, nel caso in esame, le censure sono palesemente rivolte ad una rivalutazione dei fatti e degli apprezzamenti del giudice disciplinare, senza che sia evidenziato un omesso esame di fatto, storico, decisivo né una qualsivoglia anomalia motivazionale.

Il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense è, pertanto, dichiarato inammissibile.

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