La responsabilità omissiva dei soci amministratori di s.r.l.

Bianca Caruso
06 Luglio 2018

Compete anche al socio amministratore di S.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.
Massima

Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.

La responsabilità solidale degli amministratori della S.r.l. per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all'effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.

Il caso

Due soci amministratori della New F. Gym in liquidazione S.r.l. proponevano ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 ottobre 2015, che - in parziale riforma della sentenza di primo grado - accoglieva la domanda proposta dai controricorrenti (anch'essi soci amministratori della società) condannando i due ricorrenti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2476 c.c. in favore della società per non essersi i medesimi attivati ai fini della riscossione del credito vantato dalla società stessa nei confronti dell'Associazione Sportiva Libertas F. Gym (in seguito, Vigevano Wellness).

In particolare, il giudice di appello riteneva che, nonostante la concessione in gestione della palestra all'associazione (il cui legale rappresentante era in rapporto di parentela con i due ricorrenti) non costituisse di per sé fatto di mala gestio degli amministratori, l'avere omesso di riscuotere il credito maturato nei confronti di detta associazione, debitrice di tale importo per canoni non pagati, integrasse tuttavia una condotta inadempiente di detti amministratori con corrispondente danno per la società. Secondo la corte di merito, inoltre, il nesso causale sarebbe stato provato, sia dall'esistenza di presumibile liquidità di cassa dell'associazione, sia dal consistente patrimonio immobiliare del legale rappresentante, sul quale la società creditrice avrebbe comunque potuto soddisfarsi.

Non avrebbe, invece, implicato la liberazione da responsabilità degli altri amministratori per gli atti di cattiva gestione commessi, l'approvazione del bilancio da parte dei due soci amministratori controricorrenti: infatti, l'applicazione delle norme statutarie della società, attribuiva la prevalenza, in caso di parità, al voto del presidente e avrebbe quindi reso il dissenso da parte dei due controricorrenti del tutto irrilevante, mentre erano comunque provate le difficoltà a questi frapposte all'accesso ai documenti contabili e al loro esame.

La sentenza emessa dal giudice meneghino veniva impugnata dai due amministratori condannati al risarcimento del danno, sulla base, tra gli altri, dei seguenti motivi.

In primo luogo, i due ricorrenti adducevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo: secondo i ricorrenti, infatti, i quattro soci amministratori avevano sempre condiviso le scelte di gestione, approvando i progetti ed i bilanci dal 2001 al 2005.

La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, violato il principio di pari responsabilità di tutti gli amministratori posto dall'art. 2476, comma 1, c.c.; l'affermazione, secondo cui il dissenso degli altri due soci non avrebbe inciso sulla situazione sociale, sarebbe – secondo i ricorrenti – mera congettura, anche per l'errata interpretazione che la corte del merito avrebbe operato con riguardo all'art. 26 dello statuto sociale, il quale attribuisce la prevalenza al voto di “chi presiede” solo in caso di parità, fatto decisivo non esaminato dalla sentenza impugnata, onde chi presiede ben può essere soggetto diverso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Inoltre, con riferimento al risarcimento del danno, la Corte di Appello non avrebbe fatto applicazione della regola secondo cui il danno da mala gestio andrebbe liquidato nella differenza tra attivo e passivo, nella specie pari solo ad Euro 71.000,00; la Corte non avrebbe, poi, accertato la irrecuperabilità del credito, risultando anzi che in una riunione consiliare fu deciso il mero abbattimento del credito; infine, avrebbe errato nel classificare il risarcimento da mala gestio come credito di valore e non di valuta.

Le questioni

Ripercorrendo l'iter argomentativo del giudice di merito, il giudice di legittimità ricostruisce il regime di responsabilità degli amministratori di s.r.l.: in particolare, la corte d'appello, esaminate le plurime condotte imputate ai convenuti, era pervenuta ad accertare la mala gestio dei ricorrenti unicamente con riguardo alla mancata riscossione del credito maturato in capo alla società amministrata, con conseguente svalutazione contabile dello stesso.

Non costituiscono, dunque, secondo la Suprema Corte, oggetto di vaglio da parte sua – in quanto fatti estranei all'affermata responsabilità omissiva – le ulteriori concordi decisioni dei soci addotte dai ricorrenti quali condotte concordate dei quattro soci amministratori, ovvero concedere la palestra in uso all'associazione, approvare i progetti di bilancio (come amministratori) e i bilanci (come soci) dal 2001 al 2005 e non recedere anticipatamente dal contratto di concessione in gestione della palestra.

Inoltre, con riferimento alla mancata imputazione a tutti i soci amministratori dell'inerzia della società e alla non adeguata considerazione da parte del giudice di merito dell'insussistenza di un dissenso formalizzato alla stregua dell'art. 2476, comma 1, c.c., secondo la Suprema Corte, la corte del merito aveva ben chiarito in punto di fatto, da un lato, come i due soci controricorrenti fossero stati non adeguatamente informati sulla contabilità sociale e, dall'altro lato, che gli stessi sarebbero stati comunque soccombenti nelle deliberazioni da assumere in ipotesi di voto dissenziente in consiglio, in ragione della previsione – dalla corte di appello perfettamente esaminata – della prevalenza del voto del presidente in caso di “parità dei voti”.

Tali accertamenti di fatto non sono – a detta della Corte di Cassazione – sindacabili in sede di legittimità.

In punto di diritto, inoltre, sebbene l'art. 2476 c.c. per le società a responsabilità limitata preveda la responsabilità solidale di tutti gli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, escludendo la responsabilità di chi, esente da colpa e a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbia fatto constare del proprio dissenso, tale regola cederebbe, tuttavia, a fronte della prova della concreta insussistenza o ininfluenza della condotta di taluno nella causazione del danno.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (in tal senso, da ultimo, Cass. 9 novembre 2015, n. 22848), infatti, gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la condotta d'inerzia (combinata al fatto pregiudizievole antidoveroso altrui), il danno prodotto alla società ed il nesso causale tra i medesimi, mentre sotto il profilo soggettivo, almeno il profilo della colpa, le cui caratteristiche possono ricavarsi dall'art. 2392 c.c.

La norma, invero, stabilisce che la colpa può consistere o nell'inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l'evento. In altri termini, quando il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore, la colpa concorrente dell'amministratore che non lo abbia direttamente posto in essere può dunque consistere nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i “segnali d'allarme” dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica, ovvero nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (in tal senso, Cass., 23 aprile 2018, n. 9973; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31204; Cass. 9 novembre 2015, n. 22848, cit.).

I principi della norma, applicabile con riguardo alla responsabilità degli amministratori non esecutivi di società azionaria, possono essere estesi all'amministrazione della società a responsabilità limitata. Sebbene l'art. 2476 c.c. sia ben più sintetico rispetto al dettato dell'art. 2392 c.c. e sebbene constino talune differenze letterali, quali il mancato riferimento alla delega gestoria e alla circolazione dei flussi informativi all'interno del consiglio, secondo la Suprema Corte, infatti, identico sarebbe comunque il contenuto normativo, trattandosi in ogni caso di responsabilità per colpa, non oggettiva; alla “cognizione” del fatto altrui va equiparata la conoscibilità, mentre la mera annotazione del “dissenso” non sarebbe sufficiente, posto che l'esonero da responsabilità non va ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione, ma all'effettiva mancanza di qualsiasi colpa, sotto i due profili sopra menzionati.

Come nelle ordinarie fattispecie di responsabilità solidale civilistica, pertanto, anche nell'ambito del diritto commerciale, la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori siano responsabili del danno cagionato alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi; e che, così come nell'illecito civile (in tal senso, Cass. 7 novembre 2013, n. 25058; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028; Cass. 20 giugno 2008, n. 16810; Cass. 21 settembre 2007, n. 19492; Cass. 29 aprile 2006, n. 10042; Cass. 6 giugno 2003, n. 9103; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620), la graduazione interna delle responsabilità si operi in relazione all'apporto effettivo di ciascuno alla causazione dell'evento, anche sino ad escluderne interamente quella di alcuno (in tal senso, si vedano, con riguardo al testo ante-riforma del 2003 ed alla rilevanza in sede di regresso della graduazione delle colpe, Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20933).

Il giudice di appello avrebbe quindi fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ravvisato l'omesso recupero del credito quale fatto dannoso di mala gestio, deciso autonomamente dai due ricorrenti nell'ignoranza degli altri due soci amministratori; questi ultimi, secondo la corte di appello, non avrebbero potuto utilmente attivarsi, ove pure fossero stati presenti alle riunioni del consiglio di amministrazione nell'esercizio sociale in cui si consumò il fatto di inadempimento, sia in ragione del descritto meccanismo statutario di assunzione delle deliberazioni consiliari, sia per essere stati comunque tenuti sino all'ultimo all'oscuro della contabilità sociale.

Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, inoltre, il giudice di legittimità si sofferma sul dettato normativo dell'art. 2476, comma 2, c.c., che attribuisce ai soci che non partecipano all'amministrazione il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione societaria.

Secondo la Suprema Corte, se tale diritto amministrativo è concesso al socio di società a responsabilità limitata (a differenza che a quello di S.p.A.), in vista della natura personalistica del tipo societario, ciò non esclude affatto, ed anzi conferma, anche in capo ai soci che siano anche amministratori (non esecutivi) il diritto di ispezione e di informazione, quale diritto-dovere costituente implicito portato delle prerogative della carica; con la conseguenza che, qualora l'esercizio di tale diritto-dovere sia precluso da altri, quali altri amministratori, essi potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l'impossibilità di diligente adempimento dell'incarico gestorio, ove lasciati all'oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità.

A tal proposito, il legislatore ha previsto il presidio della sanzione penale di cui all'art. 2625 c.c. per gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli altri organi sociali, intralciando il controllo della regolarità della gestione (si veda, al riguardo, Cass. Pen. 27 settembre 2016, n. 47307, in questo portale, con nota di Marzari, L'illecita condotta di impedito controllo da parte dell'amministratore).

Infine, con riferimento alla determinazione del quantum risarcitorio, la Suprema Corte replica alle doglianze attoree, affermando che le argomentazioni sollevate si porrebbero in aperto contrasto con il principio espressamente enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100) e già in precedenza affermato (tra le altre, si vedano Cass. 4 luglio 2012, n. 11155; 23 giugno 2008, n. 17033), secondo il quale nelle azioni sociali di responsabilità il danno risarcibile non può essere automaticamente liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo patrimoniale. Tale criterio, infatti, potrebbe peccare non solo per eccesso, ma anche per difetto, come nelle ipotesi in cui una parte delle perdite di bilancio, per qualunque ragione, sia venuta meno.

In altri termini, il solo principio corretto sarebbe quello secondo cui «[…] va imputato, con la migliore approssimazione possibile, all'amministratore inadempiente tutto e solo il danno causalmente ricollegato alla sua condotta, il quale, dunque, ben può non coincidere con l'intera perdita iscritta a bilancio nel momento in cui questo venga esaminato».

La censura di mancata verifica dell'irreversibilità perdita sarebbe parimenti priva di pregio, dal momento che la corte di merito avrebbe accertato la remissione del debito e la corrispondente iscrizione in bilancio di un fondo svalutazione crediti, a norma dell'art. 2426 c.c. E' vero, infatti, che i crediti avrebbero dovuto essere iscritti – secondo il testo all'epoca in vigore, anteriore alle modifiche di cui al D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 – al presumibile valore di realizzo, il quale deve tenere conto del canone generale della “ragionevolezza” della valutazione (o svalutazione) operata, completato da quello dell'idonea giustificazione discorsiva ed informativa, onde si preclude l'iscrizione in bilancio non solo dei crediti semplicemente sperati, ma anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili che siano di dubbia o difficile esazione, trattandosi di valutazione oggettiva dei medesimi, la quale potrebbe non corrispondere più al loro valore nominale. Tuttavia, come ha ritenuto la corte d'appello con insindacabile giudizio di fatto, proprio la remissione del debito all'associazione ha comportato la necessità dell'iscrizione correttiva in bilancio. Inoltre, detta iscrizione contabile è la conseguenza, e non la causa, della perdita.

Infine, circa la natura di debito di valuta in ragione dell'importo determinato del credito non incassato dalla società a causa della condotta inadempiente degli amministratori, si deve ricordare come la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore ha riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro (si vedano Cass. 22 giugno 2007, n. 14573 e Cass. 30 aprile 2010, n. 10600).

In altri termini, l'obbligazione di risarcimento del danno per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al pari dell'obbligazione risarcitoria ex delicto, costituisce debito di valore e non di valuta, in quanto destinata a sostituire la materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito in caso di esatto adempimento della prestazione.

Lo stesso si è affermato proprio in tema di responsabilità gestoria, posto che il risarcimento del danno cui sono tenuti gli amministratori verso la società riveste natura di debito di valore, si tratti di danno emergente come di lucro cessante, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (Cass. 25 maggio 2005, n. 11018).

In tale genus risarcitorio va, pertanto, ricompresa anche la somma liquidata dalla sentenza impugnata, che costituisce ristoro patrimoniale consequenziale al danno subito, posto che l'obbligazione inadempiuta è quella della diligente condotta gestoria, mentre la somma in tal modo andata perduta per la società costituisce il pregiudizio da quell'inadempimento derivato.

Osservazioni

La sentenza in commento offre spunto per affrontare molteplici questioni relative al regime di responsabilità degli amministratori dettato nell'ambito delle società a responsabilità limitata.

Innanzitutto, soffermandosi sulla genesi dell'art. 2476 c.c. come introdotta dalla riforma del 2003, non può che notarsi come, a differenza della previgente previsione che operava un rimando normativo esplicito alla disciplina dettata nell'art. 2392 c.c. per le S.p.A., il nuovo articolo ne riproduca il contenuto con formula più sintetica.

Se ciò ha portato la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che le due norme avessero la medesima portata applicativa (si vedano in dottrina De Angelis, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2003, 479; Mainetti, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, in Ambrosini (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, 91, nonché in Società, 2003, 939), una parte della dottrina ha invece sostenuto la sostanziale difformità di tali norme (Parrella, Commento all'articolo 2476, in Sandulli – Santoro (a cura di), La riforma delle società, 2003, 123 - 124, secondo il quale la formulazione del comma 1 dell'articolo 2476 sembra piuttosto riprodurre il comma 2 dell'art. 2260 in tema di responsabilità di amministratori di società di persone) o quanto meno ha messo in dubbio la reale estensione applicativa dell'art. 2476 c.c.: la mancanza dell'indicazione espressa di un canone di diligenza suscita, infatti, non pochi interrogativi, soprattutto in considerazione delle modifiche sostanziali introdotte dal legislatore della riforma per gli amministratori delle S.p.A., determinando in modo puntuale lo standard sulla base del quale valutarne la condotta.

Da una comparazione letterale delle due previsioni, potrebbe quindi desumersi la volontà del legislatore di regolare in maniera difforme le due fattispecie: se, ad esempio, nelle società azionarie è specificato che la diligenza degli amministratori va valutata con riferimento alla “natura dell'incarico” e alle “specifiche competenze”, tali parametri non sono menzionati per gli amministratori di S.r.l. (si veda in tal senso, Angelillis – Sandrelli, Commento all'articolo 2476, in Marchetti - Bianchi - Ghezzi – Notari (a cura di), Commentario alla riforma delle società, 679).

Tuttavia, da una ricostruzione ermeneutica del sistema, le distanze tra i due regimi potrebbero agevolmente colmarsi: infatti, con riferimento al presupposto della “natura dell'incarico”, non dovrebbero esserci particolari dubbi circa l'applicazione del generale principio di cui all'articolo 1176, comma 2 a prescindere dal tipo societario in questione (così, tra gli altri, Angelillis – Sandrelli, Commento all'articolo 2476, cit., 679; Silvestrini, Responsabilità degli amministratori nelle S.p.A. e nelle S.r.l. dopo la riforma societaria, in Società, 2004, 695); meno ovvia, invece, l'applicazione analogica del canone delle “specifiche competenze”: tra i commentatori a favore dell'applicazione analogica, si distinguono coloro secondo i quali l'articolo 2392 cod. civ. avrebbe portata generale e sarebbe dunque applicabile anche al diverso ambito societario della S.r.l. (si vedano, in particolare, Teti, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., in Abbadessa – Portale, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, Torino, 2006, 637; Cagnasso, Commento all'articolo 2476, in Cottino - Bonfante - Gagnasso - Montalenti (a cura di), Il nuovo diritto societario, 2004, 1880; Abriani, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in Diritto delle Società, Milano, 2008, 314; Id., Commento all'articolo 2476, 371) e coloro secondo i quali il requisito delle “specifiche competenze” previsto per le S.p.A. dall'articolo 2392 cod. civ. troverebbe comunque applicazione anche nelle S.r.l., non già in virtù, di una estensione analogica del disposto dell'articolo 2392 cod. civ., quanto invece attraverso una lettura estensiva della norma di cui all'articolo 1176, in quanto la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico non può che ricomprendere anche il riferimento alle specifiche competenze degli amministratori (in tal senso, De Angelis, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, cit., 480; Allegri, L'amministrazione della S.r.l. dopo la recente riforma, in Santoro (a cura di), La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, 164; Ambrosini, Commento all'articolo 2476, in Niccolini - Stagno d'Alcontres (a cura di), Società di capitali, Napoli, 2004, 1591; Parrella, Commento all'articolo 2476, cit., 124).

Contrari, invece, all'applicazione dell'art. 2392 c.c. sono coloro che sostengono che, mentre nelle società azionarie vi sarebbe una dialettica tra soci e amministratori, tipica del rapporto di agenzia, che giustificherebbe una responsabilità più stringente, nelle S.r.l. al contrario tale dialettica sarebbe quanto meno attenuata vista l'identità tra soci e amministratori che contraddistingue il tipo societario: si vedano, in particolare, sul punto Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2004, 124; Pasquariello, Commento all'articolo 2476, in Commentario Maffei Alberti, 2005, 1974.

La sentenza in commento prende posizione sul punto affermando ancora una volta, anche sulla scia della precedente pronuncia del 2015, come le due norme debbano considerarsi sostanzialmente equiparabili e si possano estendere anche agli amministratori di S.r.l. i canoni di diligenza previsti all'art. 2392 c.c. Il giudice di legittimità pone quindi un importate tassello interpretativo per la ricostruzione del regime di responsabilità degli amministratori di S.r.l.

Altro problema interpretativo è quello relativo al dovere di “agire informati” degli amministratori di S.r.l., analogamente a quanto previsto dall'art. 2381 c.c. per gli amministratori di S.p.A. Tale questione è strettamente connessa a quella sopra analizzata circa la portata applicativa dei criteri di diligenza della “natura dell'incarico” e delle “specifiche competenze professionali”: non può, difatti, negarsi che maggiore è la professionalità dell'amministratore, più alto è il grado di responsabilità che ci si attende (anche in termini di informazione). Si tende quindi a sostenere che anche gli amministratori di S.r.l. abbiano l'obbligo di agire informati, non tanto in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 2381 c.c., quanto piuttosto, di nuovo, in virtù del generale principio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.

Ciò premesso, ci si sofferma quindi sul regime di esenzione della responsabilità degli amministratori: a tal proposito, l'art. 2476 prevede che «[…] la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare il loro dissenso».

L'assenza di colpa, da valutarsi in concreto in base al modello amministrativo prescelto, può declinarsi in un sistema a maggioranza con metodo collegiale in maniera analoga a quella prevista per le S.p.A., con l'unica rilevante differenza che, mentre nelle società azionarie vi sarebbe l'obbligo di intervento da parte degli amministratori non esecutivi per impedire il compimento degli atti dannosi o eliminarne o attenuarne le conseguenze, per le S.r.l. il dettato normativo contempla la sola manifestazione di dissenso.

Sul punto, secondo alcuni autori, tale distinzione non sembra del tutto incoerente: la tendenziale coincidenza tra soci e amministratori nelle S.r.l. potrebbe giustificare, infatti, un intervento solo formale (a livello di verbalizzazione del dissenso), dal momento che, come già affermato sopra, la dialettica, tipica nelle S.p.A., tra soci e amministratori, risulta di molto attenuata nel tipo societario delle S.r.l. (si veda in proposito, Angelillis –Sandrelli, Commento all'articolo 2476, cit., 689).

La Suprema Corte si discosta, ancora una volta, da tale impostazione abbracciando, invece, la tesi di coloro che sostengono l'equiparabilità dei due regimi di responsabilità. Tuttavia, il giudice di legittimità sembra fare un ulteriore passo interpretativo, discostandosi anche in parte dal dettato normativo: afferma, infatti, che «[…] l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 2476 c.c. non é ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all'effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa». Arriva, quindi, la Suprema Corte a sostenere: da un lato, che il dissenso non è elemento necessario per escludere la colpa, dovendosi ai fini dell'accertamento dell'esclusione di responsabilità i canoni sopra menzionati ricavabili dall'art. 2392 c.c.; dall'altro, tuttavia, che il dissenso non sarebbe elemento neppure sufficiente al fine di stabilire una esclusione della responsabilità.

Infine, quanto ai soggetti legittimati a esercitare un controllo sull'operato degli amministratori, la Suprema Corte ribadisce un principio già condiviso da gran parte della dottrina e della giurisprudenza: nonostante la norma previgente non distinguesse tra soci amministratori e non, mentre il testo post-riforma fa espresso riferimento ai soli soci non amministratori, ciò non deve far pensare a una restrizione del novero dei soggetti legittimati al controllo; per i soci che siano anche amministratori, non è infatti necessaria un'apposita previsione normativa, essendo loro – in virtù della natura del loro incarico – legittimati ad ottenere informazioni in merito all'andamento dell'attività di gestione: anzi, al contrario dei soci non amministratori – per i quali il diritto di controllo sarebbe una mera facoltà, per i soci che siano anche amministratori, quello di “agire informati” sarebbe un dovere legato alla diligenza della carica (si vedano, tra gli altri, Cagnasso, Commento all'articolo 2476, cit., 1883; Abriani, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, cit., 320).

Conclusioni

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, chiarisce alcuni aspetti fondamentali del regime di responsabilità degli amministratori di S.r.l., abbracciando la tesi che tende a equipararne i caratteri al regime dettato per gli amministratori delle S.p.A. Il giudice di legittimità, infatti, afferma che la responsabilità degli amministratori non esecutivi di S.r.l. deve essere trattata alla stregua di una responsabilità per colpa, elemento soggettivo da valutarsi con i medesimi criteri utilizzati nel contesto delle società azionarie, operando in tal modo una totale equiparazione dei due regimi normativi. Nel suo iter logico-argomentativo, però, con un importante passaggio interpretativo, si discosta dal dettato normativo dell'art. 2476 e dall'interpretazione che dello stesso dà parte della dottrina, che vede nel mero dissenso manifestato in sede consiliare un'esimente della responsabilità per gli amministratori dissenzienti.

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