Occupazione abusiva: è omissione di dovere pubblico, il danno è risarcibile

Redazione Scientifica
06 Luglio 2018

Se le Amministrazioni non hanno provveduto allo sgombero né autonomamente, né dando esecuzione al decreto di sequestro emesso tempestivamente dall'Autorità giudiziaria, la violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica del privato proprietario devono essere risarciti.

IL CASO Una società edilizia acquista un compendio immobiliare in Roma nell'ambito di un programma di riqualificazione elaborato da Roma capitale. Pur essendo riuscita a completare l'iter amministrativo per avviare il progetto di recupero e valorizzazione dell'area, la Società si trova impossibilitata ad iniziare i lavori a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile, prima nel 2006, poi ancora dal 2009. Agisce dunque in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia come imprenditrice, sia come proprietaria, a causa della completa perdita del possesso derivante dall'occupazione abusiva. Si costituiscono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e Roma Capitale, sollevando quest'ultima però il difetto di legittimazione passiva.

LESI DIRITTI SOGGETTIVI Il Tribunale di Roma considera la richiesta fondata nell'an e provata nel quantum, ritenendo che i diritti dei privati siano diritti soggettivi nei confronti dello stato, al quale viene imputata la mancata prevenzione dell'occupazione e la mancata esecuzione del provvedimento di sgombero. Alla società proprietaria non può essere contestato di non aver recintato la zona né predisposto un sistema di vigilanza, né di non aver esperito le normali azioni a tutela del possesso e della proprietà poiché nella fattispecie concreta la Società privata lesa era impossibilitata ad individuare gli autori dell'occupazione abusiva.

USO DELLA FORZA L'unico modo per tutelare il proprio diritto, continua il Giudice di merito, è ricorrere all'uso della forza, il cui monopolio è demandato all'intervento esclusivo degli Organi di Pubblica Sicurezza, nei casi previsti dalla legge. Nel caso concreto avrebbe risposto alla duplice esigenza di garantire da un lato il godimento dell'immobile da parte del proprietario, e dall'altro assicurare il generale interesse dei consociati ad una convivenza ordinata e pacifica, poiché «la tutela della proprietà de dell'iniziativa economica privata non è alternativa alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma ne costituisce una delle manifestazioni più significative unitamente alla tutela della sicurezza e della libertà delle persone».

PERICOLO DI ZONE FRANCHE Il Tribunale ricorda che se è vero che gli sgomberi possono determinare immediati problemi di ordine pubblico, è altrettanto indubbio che la tolleranza delle occupazioni abusive costituisca fonte di pericoli meno evidenti ma sicuramente più gravi nel lungo periodo.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ E INIZIATIVA ECONOMICA Il fatto che le Amministrazioni non abbiano provveduto allo sgombero né autonomamente, né dando esecuzione al decreto di sequestro emesso tempestivamente dall'Autorità giudiziaria ha determinato una violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica della Società proprietaria, diritti tutelati sia a livello nazionale che europeo, comportando notevoli pregiudizi patrimoniali che devono essere risarciti in misura commisurata da un lato al valore locatizio del bene per l'impossibilità oggettiva di disporne, dall'altro al profitto non conseguito per l'impossibilità di concludere positivamente l'investimento programmato.

CONDANNA AL RISARCIMENTO Il CTU determina il danno da liquidare complessivamente in € 27.914.635,84, che in solido tra loro lo Stato italiano e il Ministero dell'interno dovranno risarcire alla Società attrice.

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