Soppressione dell'area produttiva e reintegrazione del lavoratore
06 Luglio 2018
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che “L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 c.c. Ove, però, la reintegrazione non possa avvenire nell'originario posto di lavoro perché, come nella specie, tutta l'unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa, la reintegrazione ex art. 18, l. n. 300 del 1970, non può che essere riferita genericamente all'azienda del datore di lavoro, non potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa a quella originaria, rientrando nelle scelte datoriali l'assegnazione del dipendente ad una nuova sede di lavoro.” |