Cancellazione d’ufficio di start up dalla sezione speciale del registro senza intervento del giudice

La Redazione
09 Luglio 2018

Ai sensi dell'art. 25, comma 16, d.l. n. 179/2012, le start up innovative che abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 5, sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, a cura del conservatore del registro, senza che sia necessario il ricorso al giudice del registro.

Ai sensi dell'art. 25, comma 16, d.l. n. 179/2012, le start up innovative che abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 5, sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, a cura del conservatore del registro, senza che sia necessario il ricorso al giudice del registro.

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