Esperibilità dell'azione diretta del terzo trasportato

Redazione Scientifica
09 Luglio 2018

Ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta da parte del terzo trasportato, è necessaria soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno da esso subìto non dovuto a caso fortuito.

Ai sensi dell'art. 141 cod. ass., ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta da parte del terzo trasportato, è necessaria soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno da esso subìto non dovuto a caso fortuito, non essendo invece necessario che lo scontro sia avvenuto tra due o più automezzi; pertanto, deve riconoscersi al terzo trasportato la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del vettore anche qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non assicurato.

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